Con la circolare Inps del 19/07/2019 n.104 che segue il decreto legge 4/2019, sono state comunicate le modalità per il recupero dell’agevolazione disposta dal Governo per il beneficio contributivo Inps previsto per le aziende che assumano i beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC). Il beneficio citato riguarda lo sgravio contributivo dei contributi (esclusa l’Inail) sia della quota datore di lavoro che di quella del lavoratore. L’importo massimo non può eccedere l’ammontare totale dei contributi dovuti per le mensilità incentivate e comunque dell’importo mensile di RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità spettanti e le mensilità già godute e per un importo massimo di €. 780,00 mensili per un periodo minimo di 5 mensilità anche in caso di rinnovo di RdC.
Presupposto necessario per l’accesso al beneficio è che il datore di lavoro, dopo essersi registrato sulla piattaforma digitale dedicata al RdC presso il sito dell’Anpal, comunichi la propria “disponibilità” ad assumere del personale direttamente sulla stessa piattaforma, con segnalazione della quantificazione dei posti vacanti.Identificato il lavoratore beneficiario del RdC, il Datore di lavoro dovrà avviare il rapporto di lavoro e contestualmente procedere alla sottoscrizione del “Patto di Lavoro” per il tramite del Centro per l’Impiego, necessario per l’avvio del percorso formativo o di riqualificazione per il beneficiario del RdC. È consentito che il “Patto di Lavoro” possa essere eseguito da Enti formatori accreditati presso gli stessi Centri per l’Impiego o dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua (art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Condizioni essenziali per l’accesso ai benefici da parte del Datore sono:
– realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti occupati assunti a tempo indeterminato, non solo al momento dell’assunzione, ma anche per ogni singolo mese successivo all’assunzione per l’intero periodo dell’agevolazione;
– rispettare tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 150/2015 ed in particolare l’assunzione:
a) non deve riguardare l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal
ccnl di categoria;
b) non deve ledere eventuali diritti di precedenza stabiliti dalla legge o da ccnl;
c) non deve riguardare avvii al lavoro operati da aziende in crisi;
– deve rispettare i principi di regolarità contributiva, assicurativa prevista dalla L. 296/2006 (Durc), nonché quelli riferiti alla normativa sulle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, e del rispetto dei ccnl e/o degli accordi territoriali e aziendali comparativamente più rappresentativi sul territorio nazionale;
– deve essere inoltrata con le modalità ordinarie previste per le comunicazioni obbligatorie nei tempi richiesti;
– deve confermare il rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio (L. 68/1999) a meno che, il beneficiario del RdC, non sia un soggetto iscritto nella stessa lista;
– deve rientrare nei requisiti consentiti per gli “aiuti de minimis”.
Ma non è tutto. Dopo la lunga checklist delle condizioni essenziali, ancora occorre fare attenzione alla tipologia dell’assunzione. Infatti il beneficiario del RdC deve essere assunto esclusivamente a tempo pieno e indeterminato lasciando solo poche possibilità all’eventuale trasformazione a part-time limitata solo per eventuali tutele di particolari situazioni soggettive del lavoratore (discriminando il lavoro part-time che tanto ha dato alle lavoratrici madri e alla elasticità genuina del mercato del lavoro).
Tuttavia, poiché l’agevolazione contributiva è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite del RdC fruito dal lavoratore assunto, è bene ricordare che il neo assunto percepirà una retribuzione maggiore per effetto della necessaria restituzione della quota contributiva a carico dello stesso che dovrà essere trattenuta nelle modalità ordinarie e successivamente restituita allo stesso per effetto dell’effettivo accesso all’agevolazione contributiva.Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
È bene precisare, per come citato nei presupposti, che se il “Patto formativo” è formalizzato ed eseguito da Enti formatori o dai Fondi Interprofessionali, il beneficio si riduce al 50% con riparto tra il datore di lavoro e l’Ente o il Fondo, con un tetto massimo di €. 390,00 per ciascun soggetto per la durata massima di mesi sei anche in caso di rinnovo di RdC. L’agevolazione per l’Ente viene riconosciuta sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ordinariamente per il personale occupato dallo stesso Ente.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro, nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del RdC (che non sia per giusta causa o per giustificato motivo) effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, con applicazioni delle sanzioni civili, calcolate al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5,5 punti.
Al riguardo, poiché anche l’incentivo che spetta all’Ente di formazione è legittimamente fruito in ragione dell’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nelle ipotesi in cui il rapporto stesso dovesse cessare in data antecedente rispetto alla naturale scadenza dell’agevolazione, è onere del datore di lavoro informare tempestivamente l’Ente di formazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro agevolato, con evidenza dei dati identificativi del lavoratore e della data di cessazione del rapporto. In tali ipotesi, infatti, la cessazione del rapporto comporta l’interruzione del beneficio, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, anche per il suddetto Ente di formazione ma non la restituzione per l’Ente dell’agevolazione usufruita.
La fruizione dell’esonero per l’assunzione di lavoratori beneficiari del Rdc di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 garantisce comunque al lavoratore l’integrità delle propria posizione assicurativa ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche e previdenziali in genere.
Ovviamente, a causa della solita burocrazia, mentre i beneficiari già cominciano a percepire il RdC, le aziende che sono state interessate all’assunzione degli stessi, e farebbero risparmiare non pochi euro alla nostra amata Italia, continuano a pagare la contribuzione piena, anticipando quello che per legge gli spetterebbe, sempre che rispettino i tanti limiti imposti. Infatti per attivare l’iter il datore di lavoro dovrà inviare all’Inps la domanda di ammissione in modalità telematica tramite il Portale Agevolazioni (ex-DiResCo) il modulo “SRDC” di richiesta che, da indicazioni fornite con messaggio Inps n. 4099 del 8/11/2019, sarà disponibile entro il 15/11/2019.
Il beneficio contributivo sarà autorizzato solo previa verifica eseguita da Inps dei requisiti essenziali (dichiarazione vacancy sulla piattaforma digitale Anpal, calcolo durata ed ammontare beneficio sulla base dei dati comunicati dal Datore di lavoro, controllo “de minimis”) che emetterà l’autorizzazione costituente il limite massimo usufruibile. È bene precisare che il Modulo dovrà contenere notizia del percorso formativo avviato se diretto o tramite Ente o Fondo Interprofessionale per il riconoscimento in quota del beneficio contributivo nella misura del 50% sempreché insistano, sullo stesso Ente o Fondo, i requisiti di regolarità contributiva (Durc) osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e ccnl per i propri lavoratori occupati.
*L’articolo è stato redatto dal Comitato scientifico sotto la supervisione del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Ragusa, capeggiato dalla Presidente C.d.L. Dott.ssa Saraceno Giuseppina.