Dal primo di luglio la legge 58/2019 art. 13 bis ha reintrodotto l’obbligo della licenza per la vendita e somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. Tali Categorie di esercenti erano state escluse dall’obbligo di denuncia dal 29 Agosto 2017. Quindi, le suddette imprese nate dopo tale data sono soggette all’obbligo.
L’esonero riguardava la vendita dei prodotti alcolici al consumatore, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, ma ora si torna indietro.
Chi non ha mai restituito la licenza per la vendita degli alcolici e nel frattempo nessuno degli elementi dichiarati nella denunzia iniziale è cambiato, dovrebbe potere ritenere l’autorizzazione rilasciata a suo tempo ancora valida. Per avere maggiori informazioni però, si dovranno attendere delucidazioni da parte dall’Agenzia delle Entrate. Se invece anche uno solo degli egli elementi dichiarati ha subito variazioni, è necessario presentare un’integrazione.