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Contenzioso tributario, ecco la riforma dopo trent’anni dall’ultima modifica

Il Consiglio dei ministri, dopo sei lustri, ha varato la norma che incide profondamente sul processo tributario. Tra le modifiche anche la professionalizzazione di tutti i giudici, con un nuovo concorso. Ora si attende l'esito positivo in Parlamento

La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri, dopo ben 30 anni dall’ultima modifica, ha deliberato la Riforma del contenzioso tributario. Tale riforma incide profondamente sull’attuale processo tributario. Il Governo vorrebbe, a ragion veduta, utilizzare i fondi del Pnrr per adottare una riforma sostanziale, ciò costituisce un fatto di importanza storica. Infatti tra i passaggi più importanti della riforma ne ricordo due: la trasformazione del giudice onorario part time in giudice professionale a tempo pieno e l’introduzione del limite d’età a 70 anni. 

Adozione del governo, esito positivo più vicino

L’iter parlamentare vede impegnate da circa due anni parecchie forze politiche, ma adesso la paternità governativa del provvedimento assume un rilievo particolare anche per la maggiore probabilità che la riforma approdi ad un esito definitivo (anche se non auspicabile, ma si ritiene molto probabile il voto di fiducia su un testo “bloccato”).
Viene prevista la rimodulazione, con riduzione dell’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado (commissioni tributarie provinciali) e 126 in secondo grado (commissioni tributarie regionali); ciò fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

Dal 1 gennaio 2023 magistrati tributari professionali

Dal primo gennaio 2023 i magistrati tributari come quelli ordinari diventano professionali. Previsto a tal fine il superamento di una prova concorsuale che prevede due elaborati tecnici su 9 diverse discipline giuridiche, un colloquio in lingua straniera e una prova orale.
Infatti la nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. 545/1992, che contiene l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, prevederà la nomina a magistrato tributario che si conseguirà mediante un concorso per esami per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

Un nuovo concorso, nel testo i requisiti

Viene anche previsto l’elenco dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso, lo svolgimento della prova scritta, le modalità di nomina dei componenti della commissione giudicatrice, la sua composizione e i compiti. La riconosciuta professionalità prevede anche il riconoscimento dello stesso trattamento economico dei magistrati ordinari.
La riforma del contenzioso tributario, prevede il giudice tributario monocratico, competente per le cause di valore fino a 3000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Per quanto riguarda le prove, innanzi alle commissioni tributarie in composizione monocratica non è ammesso il giuramento, ma le stesse possono ammettere, anche senza l’accordo delle parti, la prova testimoniale “quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso”. 

Età della pensione a 70 anche per i giudici tributari

La riforma del contenzioso deliberata dal Governo Draghi prevede un elemento di novità in relazione all’età pensionabile dei magistrati tributari. La riforma ha intenzione di portare l’età pensionabile a 70 anni per allinearla a quella della giurisdizione ordinaria.
Il disegno di legge converge con quelli già esistenti su un passaggio fondamentale della riforma, ossia la trasformazione del giudice onorario part time in giudice professionale a tempo pieno, con una significativa riduzione dell’organico, in prospettiva (572 unità tra primo e secondo grado). L’importanza di questa innovazione costituisce un primo punto fermo per un’evoluzione istituzionale destinata a non arrestarsi a questo primo traguardo, per procedere verso un’auspicabile collocazione costituzionale della giurisdizione tributaria. 

Conciliazione su proposta del giudice tributario

Con riferimento agli strumenti di deflazione, è introdotta la conciliazione su proposta del giudice tributario. Per le controversie soggette a reclamo, è stabilito che il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile soluzione. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Intervenuta la conciliazione, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest’ultima e sono maggiorate del cinquanta per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.
Adesso è auspicabile che le forze politiche e le rappresentanze dei magistrati tributari sappiano fare buon uso dell’iter parlamentare. Sarà necessario trovare una sintesi, in modo che il dibattito parlamentare non si trasformi, di fatto, in un ostruzionismo che porterebbe il Governo a porre la fiducia.

Maurizio Attinelli
Maurizio Attinelli
Coordinatore regionale degli ordini commercialisti di Sicilia, presidente ordine dei commercialisti Ragusa e componente comitato tecnico antiracket e antiusura presso la Prefettura di Ragusa. Magistrato alla Commissione tributaria regionale

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