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Cura Italia: le istruzioni dell’Inps per congedi, bonus e cig

Cassa integrazione, congedo parentale e bonus baby-sitter. Ecco i requisiti e le modalità di accesso definite dall'Istituto di previdenza per accogliere il Cura Italia

Il “Cura Italia” ha previsto misure di sostegno per famiglie e lavoratori, connesse all’emergenza coronavirus. Fatto il decreto, è toccato all’Inps pubblicare online le circolari con le istruzioni operative.

Congedi parentali

La circolare Inps numero 45 fornisce le istruzioni operative per la richiesta dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Il congedo dura 15 giorni e viene riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole. Possono richiederlo i lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro. Quest’ultimi comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria amministrazione. Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito. Il decreto ne aggiunge infatti altre 12, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Bonus baby-sitter

In alternativa al congedo, con la circolare Inps numero 44 è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus di 600 euro per i servizi di baby-sitting. La circolare fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e infine all’erogazione del bonus. I destinatari di questa misura sono i dipendenti pubblici e privati, gli iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi. Lo stesso beneficio è previsto per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro. La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità: applicazione web online disponibile sul portale istituzionale; contact center integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); patronati. Il bonus verrà erogato tramite il “libretto famiglia” previa registrazione alla piattaforma accessibile sul sito Inps.

Leggi ancheBabysitter e congedi: il decreto anti-coronavirus per le famiglie

Cassa integrazione

La circolare Inps numero 47 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (Cigo), all’Assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Inoltre non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’Assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. L’agevolazione potrà avere durata massima di nove settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica. Per i datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere la Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Per le aziende che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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