Novità nell’ambito della valutazione dei danni non patrimoniali. Lo scorso 16 ottobre il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, ha aggiornato gli importi per le lesioni di lieve entità dovute ai sinistri occorsi durante la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
L’aggiornamento degli importi
L’adeguamento è stato ottenuto considerando l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023 e applicando la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023.
Gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private sono quindi così aggiornati:
– novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a), ossia a titolo di danno biologico permanente;
– cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) ossia a titolo di danno biologico temporaneo.
Le tabelle del tribunale di Roma
Per ciò che riguarda le tabelle per la valutazione del danno biologico l’11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l’aggiornamento rispetto a quelle del 2019, pubblicandone le nuove il 10 novembre 2023.
Nell’introduzione il Tribunale spiega che “L’aggiornamento delle nuove Tabelle […] costituisce la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell’Ordinamento Giudiziario, iniziata fin dal 1990, basata sulla necessità, da un lato, di procedere all’adeguamento sulla base dell’incremento dell’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, incremento pari al 15,8%, e, dall’altro, di continuare nell’opera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno […] sempre continuando a valorizzare le novità introdotte con le leggi n: 24/2017, in materia di responsabilità professionale sanitaria, e n. 124/2017 che ha sostituito gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni”.
Le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all’articolo 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall’articolo 138 cod. ass. anche per la macropermanenti)e in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall’entità percentuale, quindi, anche nel range dall’1% al 9%.