L’overbooking capita più frequentemente di quanto si possa immaginare. Per questo è da molti anni regolamentato a livello europeo. Immaginate di raggiungere l’aeroporto, imbarcare i vostri bagagli, vi mettete in coda per i controlli di sicurezza, li passate e aspettare al gate l’apertura dell’imbarco. Mentre è tutto pronto un addetto all’imbarco dice che non si può partire, perché l’aereo è tutto pieno, qualcuno deve restare a terra, perché non ci sono più posti a bordo. Questo è l’overbooking. Odioso, per chi lo subisce; fastidioso, per chi lo vive ed ha pagato un biglietto a prezzi altissimi, o si deve recare, per motivi di lavoro o di salute, in un’altra città quel giorno.
Cosa dice l’Enac
L’Ente nazionale per l’aviazione civile, Enac, indica l’overbooking come il rifiuto da parte della compagnia aerea di trasportare uno o più passeggeri su un volo poiché i posti disponibili sull’aeromobile sono inferiori al numero di prenotazioni confermate, o di passeggeri in attesa di imbarco.
Diritti dei passeggeri: come fare ricorso
La normativa di riferimento, in caso di overbooking, è il regolamento europeo 261/2004, lo stesso che fa riferimento all’atterraggio in un aeroporto diverso da quello previsto in origine. Stabilisce in modo inequivocabile che, in caso di overbooking o negato imbarco, di ritardo prolungato dello stesso o di cancellazione del volo, il passeggero che sarebbe dovuto partire da uno scalo europeo deve essere informato sui propri diritti dalla compagnia aerea stessa. Il personale della compagnia aerea deve prima appurare se tra i passeggeri in attesa vi siano dei volontari che, in cambio di benefici da concordare, sono disposti a cedere il proprio sedile a chi invece al volo non vuole o non può rinunciare.
Cosa prevede la normativa di settore
Nel caso non ci fossero volontari, l’articolo 4 del regolamento 261/2004 stabilisce che il passeggero a cui viene negato l’imbarco per overbooking ha diritto ad un risarcimento pecuniario, a scegliere come intende arrivare a destinazione (se non accetta il rimborso del biglietto) e all’assistenza. Il risarcimento del danno può arrivare fino a 600 euro e l’ammontare dipende dalla tratta, se è comunitaria o extra comunitaria, e dalla distanza in chilometri (tra partenza e arrivo) del volo:
- per le tratte comunitarie, il regolamento stabilisce una “linea” di 1.500 km: se la distanza è pari o inferiore a 1.500 km la compensazione è di 250 euro, se superiore è di 400 euro;
- per le tratte extra comunitarie, alle compensazioni sopra indicate se ne aggiunge una terza: 600 euro se la distanza è maggiore di 3.500 km.
Le procedure per il rimborso
Proseguendo, il danneggiato ha diritto a scegliere tra:
- rimborso del prezzo del biglietto (o di una frazione se il viaggio in parte è stato completato);
- imbarco su un volo alternativo della prima compagnia disponibile;
- imbarco su un volo alternativo della compagnia, dalla quale aveva acquistato il biglietto, in altra data scelta dal passeggero.
La compagnia aerea che ha causato l’overbooking è tenuta ad assistere il passeggero:
- deve coprire i costi di pasti e bevande in numero e in quantità commisurati all’attesa;
- deve coprire i costi del soggiorno in albergo nel caso sia necessario star fuori una o più notti prima di completare la tratta aerea acquistata;
- deve coprire i costi di trasferimento dall’aeroporto all’albergo e di ritorno in aeroporto.
I termini per i ricorsi alle compagnie
Se la compagnia aerea non dovesse adempiere ai doveri indicati dal regolamento europeo di riferimento, in caso di overbooking, il passeggero può presentare reclamo alla compagnia aerea entro due anni dalla data del volo. Il vettore, a sua volta ha un mese e mezzo (sei settimane di tempo), per rispondere. Nel caso non rispondesse o non lo facesse in maniera esaustiva, il passeggero rimasto a terra per overbooking può presentare reclamo all’Enac, o agli organismi europei responsabili dell’applicazione del regolamento 261/2004.