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Regime forfettario 2020: ecco che cosa cambia

Nuovi limiti e requisiti stabiliti dalla legge di Bilancio per le partite iva nell’accesso all’imposta sostitutiva Irpef a partire dal 1 gennaio 2020

Nuovi limiti e requisiti stabiliti dalla legge di Bilancio per le partite iva nell’accesso all’imposta sostitutiva Irpef a partire dal 1 gennaio 2020.Misure più stringenti per le piccole partite IVA riguardo la permanenza o l’accesso nel regime forfettario. La norma con la stretta sul regime forfettario è il comma 692 della manovra, che va a modificare il comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

Requisiti

Tra i requisiti per l’applicazione del regime forfettario resta il limite relativo ai ricavi o compensi fino a 65mila euro. Sarà però necessario che il contribuente non abbia sostenuto spese superiori ai 20mila euro lordi per lavoro accessorio, dipendente o collaborazioni e che non abbia conseguito redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni superiori a 30mila euro.

Obblighi

La legge di Bilancio introduce inoltre l’obbligo per i forfettari e partite IVA minori dello scontrino elettronico mentre resta facoltativa la fatturazione elettronica. È previsto però un regime premiale per i contribuenti titolari di fatturati costituiti esclusivamente da fatture elettroniche, ovvero viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, passando quindi da cinque a quattro anni. Non entrerà in vigore invece, come era stato precedentemente previsto, la flat tax del 20% per le partite IVA fra 65mila e 100mila euro di ricavi.

Regime forfettario per startup

Per coloro che avviano una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5 per cento.

Di seguito i requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (pari a 65.000 euro anche nel 2020).
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