Dal primo settembre è operativo il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro, una delle misure di sostegno economico, inclusione sociale e avviamento all’occupazione introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85), in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Vediamo nel dettaglio cos’è il Supporto formazione e lavoro e quali sono le regole, stabilite dall’I.N.P.S. con la circolare n. 77 del 29 agosto 2023, per fare domanda.
Cos’è e a chi spetta il Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro prevista a favore di coloro che partecipano a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, servizio civile universale e utili alla collettività. La partecipazione ai progetti dà diritto ad un contributo economico di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi (non rinnovabili). Il Supporto formazione e lavoro può essere richiesto dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024).
Gli altri requisiti previsti per il beneficio
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI. Non sono esclusi i titolari di contratti di lavoro purché il reddito consenta il rispetto dell’ISEE previsto. I soggetti interessati a richiedere il beneficio, inoltre, dovranno rispettare anche i criteri previsti dal Decreto Lavoro (Art. 2, comma 2, ad esclusione della lettera b, numero 1, del DL n. 48/2023), anche per l’Assegno di inclusione, cioè i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e i requisiti economici.
La situazione patrimoniale e immobiliare
Per quanto riguarda il valore patrimoniale immobiliare, ai fini ISEE deve essere pari o inferiore a 30 mila euro, escludendo l’abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150 mila euro. Il patrimonio mobiliare non deve superare i seimila euro, valore a cui si aggiungono altri duemila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a 10 mila euro, mille per ogni minore successivo al secondo, cinquemila per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. I componenti del nucleo familiare non possono essere né intestatari né avere la piena disponibilità di aeromobili, navi, imbarcazioni, auto con cilindrata superiore a 1600 cc. (250 cc. per le moto), che hanno ricevuto la prima immatricolazione 36 mesi prima della richiesta. I redditi e i beni patrimoniali che non sono presenti nell’ISEE devono essere dichiarati nella domanda.
Le cause di esclusione e incompatibilità
Sono esclusi dal beneficio i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta, e i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto. Il Supporto formazione e lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.
Come si presenta la domanda per ottenere il bonus
L’I.N.P.S. con la circolare n. 77, pubblicata il 29 agosto 2023, fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande del Supporto per la formazione e il lavoro. Per poter accede al beneficio in esame è necessario seguire il seguente iter:
1. Presentazione della domanda:
La domanda può essere presentata a partire dal 1° settembre direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS all’apposita sezione dedicata.
In alternativa è possibile usufruire dei servizi degli istituti di patronato. La richiesta si potrà inviare tramite CAF a partire dal 1° gennaio 2024.
In questa fase l’Istituto verifica il possesso dei requisiti richiesti e, a tal fine, l’interessato rilascia alcune dichiarazioni tra cui:
- la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
- l’autorizzazione alla trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
2. Registrazione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa:
Il cittadino dovrà poi registrarsi al Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e lavorativa (SIISL), il canale per l’accesso alle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, introdotte dal Decreto Lavoro 2023.
Questo passaggio darà il via a quello che viene definito il ‘percorso di attivazione’.
3. Sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato:
Il percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma SIISL. Dopo la presentazione della domanda, infatti, si potrà precompilare il patto di attivazione digitale (PAD), che diventerà operativo dopo la verifica dei requisiti e l’esito positivo della domanda stessa.
Nel patto di attivazione digitale il beneficiario deve fornire le informazioni essenziali per la presa in carico e individuare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione per l’attivazione al lavoro e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
La Dichiarazione di disponibilità al lavoro
Inoltre, il richiedente si impegna a compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente o altro individuato, per la stipula del patto di servizio personalizzato. Dopo la sottoscrizione del patto di servizio, il beneficiario può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso la piattaforma SIISL. Allo stesso modo, il beneficiario può essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato, inoltre, potrà individuare autonomamente progetti di formazione sempre tramite la piattaforma SIISL.
Un’indennità da 350 euro mensili per un anno
Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato oppure integrato. A questo punto la partecipazione alle attività individuate determina il diritto all’indennità di 350 euro. L’importo è erogato, mediante bonifico mensile da parte dell’I.N.P.S., per tutta la durata dell’attività nel limite massimo di 12 mensilità non rinnovabili.
Quando si decade dal Supporto formazione e lavoro
Dall’indennità si decade se l’interessato rifiuta anche solo la prima offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, oppure non partecipa alle attività proposte nel patto di servizio personalizzato. Congrua è l’offerta che:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Il beneficiario dell’indennità è altresì tenuto a rispettare le misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni, pena la decadenza dal beneficio.