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Tributi locali: due novità in arrivo con la Legge di bilancio

La Legge di Bilancio per il 2020, attualmente in fase di approvazione al Senato, introduce due grosse novità nell'ambito dei tributi locali. Ecco di cosa si tratta

La Legge di Bilancio 2020, attualmente in fase di approvazione al Senato, introduce due grosse novità nell’ambito dei tributi locali. La prima riguarda le modifiche in tema di accertamento e riscossione dei tributi locali, mentre la seconda misura prevede la possibilità di una dilazione fino a 72 rate.

Accertamenti esecutivi fin da subito

Dal primo gennaio infatti, per qualsiasi tributo locale (Imu, Tari, Tasi, eccetera) gli accertamenti diventeranno esecutivi fin da subito e saranno oggetto di una disciplina molto simile a quella prevista dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010 per le imposte statali (come Iva e Irpef). Viene quindi meno il sistema del ruolo e dell’ingiunzione fiscale per i tributi locali. In pratica se le somme oggetto dell’avviso di accertamento non vengono pagate, il contribuente potrà subire subito una escussione. Ad esso pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Per tale avviso di accertamento immediatamente esecutivo le somme non pagate saranno affidate al riscossore dopo i 60 giorni per l’impugnazione e l’esecuzione sarà sospesa per soli 180 giorni. In aggiunta ai tributi locali, rientrano nella stretta normativa, anche le entrate patrimoniali quali canoni e proventi per l’uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione e così via, con esclusione delle multe previste dal codice della strada.

Dilazione in 72 rate

L’altra importante novità riguarda la possibile dilazione in 72 rate. L’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Per i tributi erariali invece la rateazione può essere concessa dalla sola agenzia di riscossione quando ormai sono scaduti i termini per il pagamento e il contribuente è quindi moroso. La dilazione deve avere però alcune caratteristiche. Con il semplice invio dell’istanza di dilazione l’ente creditore, oppure il riscossore affidatario delle somme, non può attivare nuove procedure esecutive a nuovi fermi o ipoteche fino a quando tale richiesta di dilazione non sia rigettata o lasciata decadere per mancato pagamento delle rate (rimangono attive esecuzioni già iniziate). Inoltre basta il mancato pagamento di due rate mensili consecutive per far decadere tutta la dilazione. Infine le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

La dilazione inoltre seguirà le seguenti regole: fino a 100 euro nessuna rateizzazione; da 100,01 a 500 euro fino a quattro rate mensili; da 500,01 a 3mila euro da 5 a 12 rate mensili; da 3.000,01 a 6mila euro da 13 a 24 rate mensili; da 6.000,01 a 20mila euro da 25 a 36 rate mensili; oltre 20mila euro da 37 a 72 rate mensili.

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