Lavori edili: novità, benefici e sanzioni introdotte dal decreto Coesione

Lavori edili: novità, benefici e sanzioni introdotte dal decreto Coesione

Con ilDecreto-Legge 7 maggio 2024,n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, sono state apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto Pnrr 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrato in vigore lo scorso 30 aprile), anche in materia di lavori edili. Il Decreto Coesione conferma la disposizione che prevede l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbiano verificato lacongruità dell’incidenza della manodoperasull’opera complessiva; con il nuovo comma 12 si abbassa lasoglia per la verifica di congruitànei cantieri privati, che scendeda 500 mila euro a 70 milaeuro adeguando il provvedimento a quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia. Tra le altre novità, viene inserito ildirettore dei lavoritra le figure incaricate della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera e in sua assenza ilcommittentesarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o il committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro, già prevista nel testo originario. Nel caso degliappalti pubblici,con il Decreto Coesione viene eliminata la soglia dei 150 mila euro, mentre rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile. L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. In tema di lavori edili e di coordinamento delle relative disposizioni applicabili, appare utile chiarire quanto segue. Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 25/06/2021, n. 143 definisce unsistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodoperaimpiegata nella realizzazione di lavori edili, relativamente allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati.In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.Con riferimento ailavori privati, le disposizioni del D.M. si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a70 mila euro. L’art. 29, commi 10-14, del D.L. 19/2024 si riferisce allesanzioni da applicare in caso di esito negativodefinitivo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera, da effettuarsi prima di procedere al saldo finale dei lavori. Tali sanzioni si applicano agliappalti privatidi valore complessivo pari o superiore ai500 milaeuro e agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore ai 150 mila euro. L’art. 1, comma 43-bis della L. 234/2021 prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al D. Leg.vo 81/2008, ibenefìciprevisti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16, comma 2, del DL 63/2013, dall’art. 1, comma 12, della L 205/2017, n. 205, e dall’art, 1, comma 219, della L 160/2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro cheapplicano i contratti collettividel settore edile. Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a70 mila euro. Dunque, l’art. 1, comma 43-bis, della L. 234/2021 si riferisce all’applicazione del Ccnlda indicare nell’atto di affidamento per determinatilavori edili, di importo superiore a 70 mila euroai fini dell’erogazione dei benefici previsti dalle agevolazioni.