Petrolchimico: alle vittime di amianto spettano i benefici contributivi

Petrolchimico: alle vittime di amianto spettano i benefici contributivi

Chi è stato esposto ad amianto ha diritto aibeneficicontributivi, cioè maggiorazioni riconosciute del periodo e del valore della contribuzione previdenziale. Lo ha stabilito la Corte diCassazioneaccogliendo il ricorso di un operaio del Petrolchimico di Siracusa. Orala determinazione della Cassazione apre un nuovo spiraglio per tutti i lavoratori del Petrolchimico. Il caso, speculare a quello di Calogero Vicario e degli altri lavoratori delle Industrie Meccaniche Siciliane, è quello del lavoratore SalvatorePatania. Ha lavorato al Polo PetrolchimicoEnichemdi Priolo Gargallo nel Siracusano con la mansione di operaio montatore. Nello specifico ha lavorato alle dipendenze di Siciltecnica Srl per 14 anni e di Clai Srl per un anno. Nello svolgimento delle sue mansioni lavorative è statoespostoalle fibre e polveri di amianto. Ma non era consapevole deirischi. Solo dopo essere andato in pensione, l’uomo, a cui nel frattempo era stata diagnosticata una “nodulitàpolmonare“, fu informato circal’esposizionealla fibra killer. Ha fatto richiesta dei benefici contributivi per esposizione amiantoall’Inaildi Siracusa. L’ente ha riconosciuto l’esposizione, ma ha respinto la domanda, unitamenteall’Inps, perché l’esposizione risultavainferioreai dieci anni previsti dalla legge. Da qui, i vari ricorsi in tribunale. Qui il Ctu del lavoratore accerta che fu esposto per un periodo di 14 anni e che quindi avrebbe potuto godere dei benefici amianto. Nei giudizi, però, sulla base di unaconsulenzatecnico-ambientale che aveva riconosciuto una esposizioneinferioreai 10 anni, il ricorso dell’operaio vienerigettato. Sia dal Tribunale di Siracusa, che dalla Corte di Appello di Catania, che ne ha dichiarato l’inamissibilità. La sentenza è stataimpugnata, perché illegittima, dall’avvocato EzioBonanni, legale dell’uomo e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Il legale è riuscito a ribaltare le due precedenti decisioni ottenendo ragione della Corte di Cassazione. I giudici nel dispositivo hanno rilevato: “la pronuncia non terrebbe conto dei documenti. Questi dimostrano ilsuperamentodella soglia di 100 fibre litro per l’intero periodo di lavoro. Anche dopo il 31 dicembre 1992″. Stabilito così ilprincipioche, per poter determinare il termine ultimo di esposizione all’amianto, non si deve tener contodell’entratainvigoredella L. 257/92. Piuttosto, dellareale condizione lavorativa, e quindi della data dellebonifiche. In questo caso furono effettuate solo successivamente all’emanazione della legge. Inoltre, si deve tenere conto dell’impiego operativo e delle misure di sicurezza. La Suprema Corte ha così disposto un nuovo giudizio in Corte di Appello di Catania.