È reato l’omesso riscontro alle richieste dell’Ispettorato del lavoro tramite Pec

Con lasentenza n. 5992 del 2024, laCorte di Cassazionesi è espressa in materia di impedimento all’attività di vigilanza. I Giudici della Suprema Corte hanno affermano che l’omessa risposta del datore di lavoroalla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavorointegra il reato punibile con l’arresto fino a due mesi, anche a titolo di colpa, in caso di invio di tale richiesta all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) della società indicato nel Registro delle imprese. L’amministratore unico di una societànon aveva fornito all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vercelli,che gliene aveva fatto richiesta, ladocumentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell’attività di vigilanza. In particolare, al ricorrente si contesta lamancata esibizione delle lettere di assunzione, del libretto unico del lavoro, della documentazione comprovante la corresponsione delle retribuzioni, nonché la mancata esibizione dei contratti di appalto relativi ai servizi resi presso l’Inail di Vercelli e i registri Iva acquisti e vendite. Si specifica che lanotifica del 29/06/2020 è stata effettuata via Pecpresso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società e che quella del 23/09/2020 è avvenuta nelle mani del destinatario, odierno imputato. Al riguardo, il giudice di merito ha affermato che, “a fronte di ripetute richieste e della duplice notifica effettuata sia via Pecalla società che alla persona fisica presso l’indirizzo di residenza,il ricorrente nulla ha comunicato all’Ispettorato del Lavoro, neppure fornendo alcuna giustificazione in ordine alla impossibilità asserita di trasmettere la documentazione, in quanto custodita presso i magazzini di una società cui l’azienda era stata ceduta”. Il reato, di cui all’art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628, si configura nell’ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all’Ispettorato del Lavoro per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria. Il reato si consuma, qualora nella richiesta sia previsto un termine per l’adempimento, alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cuiil destinatario omette volontariamente di adempiere. In particolare, secondo i giudici di legittimità, si è precisato «che il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione dell’illecito alternativi e del tutto equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato. Nel caso in disamina sussistequantomeno la violazione del dovere di diligenza, essendo onere dell’amministratore accedere e riscontrare le comunicazioni inviate e ricevute alla società, e quantomeno fornire una giustificazione alla omessa esibizione della documentazione richiesta. Le ragioni della decisionerisiedono nel valore della Posta elettronica certificata quale mezzo legale di comunicazione per le società, in quanto offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.