“Mi deve dare 5.033 €”, la nuova regola condominiale | Portando il modello standard l’amministratore è obbligato a pagare subito

Condominio (Pixabay)-focusicilia.it
Una nuova regola, un modello che l’amministratore deve assolutamente rispettare, per non incorrere in serie e costose responsabilità.
Rappresenta l’unità abitativa per eccellenza, le città ne sono piene essendo una soluzione comoda, conveniente e alla portata di tutti.
Il condominio da sempre rappresenta il fulcro del vivere di uomini, donne, famiglie, che occupano lo spazio di piccoli o grandi appartamenti al suo interno.
Tutte queste teste necessitano di essere tenute insieme, soprattutto quando ci sono decisioni da prendere o lavori da fare, da un referente che si pone come super partes, l’amministratore condominiale.
Egli ha dei compiti precisi e delle responsabilità molto importanti nei confronti del condominio, non può assolutamente mostrare segni di inerzia o di errore, per non correre certi rischi, specie in fatto di corrispettivi e pagamenti.
La nuova regola condominiale per l’amministratore
Con questo modello, basato sulla normativa, l’amministratore è così obbligato a pagare subito: a dirlo la sentenza 1580/2025 dell’organo della Corte d’Appello di Bologna che avrebbe così posto anche una legislazione più stabile per quanto riguarda l’argomento dell’amministrazione condominiale.
Al centro della sentenza infatti la cosiddetta mala gestio, la cattiva gestione dell’amministratore condominiale che ovviamente, può rivalersi sulle condizioni di condominio e condomini. Quella dell’amministratore di condominio è in effetti una figura fondamentale per lo stabile come stabilito dall’articolo del Codice Civile 1703.
Il conto da pagare subito : ben 5.033 euro
Lo stesso Codice però gli impone naturalmente dei doveri, degli obblighi previsti dalla legge, all’articolo 1129, circa l’onere della riscossione forzosa degli importi di condomini in mora, entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio che comprende il credito. Violare la norma potrebbe comportare il rischio di una responsabilità risarcitoria per appunto mala gestio, tranne se dimostrate azioni di monito e atti di precetto, ma non solo.
Prevederebbe anche la revoca giudiziale dello stesso amministratore. La sentenza della Corte d’Appello evidenzia, in questi casi, soprattutto la suddetta responsabilità risarcitoria, quando l’amministratore non persegue l’obbligo di versare quanto dovuto al fornitore o al creditore, nonostante anche la disponibilità sul conto condominiale. Ecco perché nel caso reale presentato dalla sentenza, l’amministratore sarebbe stato condannato a pagare 5.033,10 euro più interessi.