Assicurazione per veicoli fermi, i periti: buchi nella norma, servono chiarimenti
Sulla norma che impone l’assicurazione anche per i veicoli fermi in aree private“è necessaria un’interpretazione autentica delministero dei Trasporti“. Il Decreto legislativo del 23 dicembre 2023 che stabilisce l’obbligo, infatti, “contiene diverse contraddizioni, che possono generareconfusione negli utenti e negli stessi agenti assicurativi“. Parola diLuigi Longhitano,assicuratore e vicepresidente dell’Aicis, Associazione italiana consulenti infortunistica stradale. Diverse le questioni sul tavolo, dalla possibilità di non assicurare iveicoli fermi in garage o in terreni privatiinaccessibili a terzi, “sui cui esistono dei dubbi”, a quella di sospendere l’assicurazione per un periodo di dieci mesi, “su cui è necessario fare chiarezza perevitare incongruenze“. Per questo la categoria ha già rivolto delleinterpellanze al Ministero, spiega Longhitano. “Al momentonon è ancora arrivata una risposta,ma questi dubbi vanno chiariti al più presto perevitare problemi“. Leggi anche –Assicurazioni auto, in Sicilia si paga meno. Attenzione alle offerte Come spiegato daFocuSicilia, ilDlgs 184/2023recepisce unaDirettiva europea del 2021cheobbliga i proprietari di veicoli a motorea dotarsi di assicurazione “nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”. Una formulazione che ha creato non poche perplessità nei cittadini, non precisando se sianocompresi parcheggi interni e garage.SecondoFederconsumatori Sicilia,la verità sta in mezzo. L’assicurazione è necessaria nei parcheggi condominiali, il cuiaccesso è inibito al pubblico ma non a “terzi”– altri condomini, ospiti, maestranze – chedevono essere tutelati da eventuali incidenti.Nessun obbligo, invece, nel caso in cui il veicolo sia parcheggiato in un posto dove non possono entrare terze persone, ad esempio ilcortiletto di una villa privata,unterreno in campagnarecintato o ungarage. Senza persone esposte a pericolo, l’obbligo verrebbe a mancare. Con ciò che ne consegue in termini dirisparmio, considerandoi rincari attesi nel 2024. Leggi anche –Assicurazioni auto, le stime: nel 2024 anche in Sicilia si pagherà di più Un’interpretazione con cuigli assicuratori sono per lo più d’accordo,spiega Longhitano, che però evidenzia alcune contraddizioni della norma. “Se il criterio è quello dinon danneggiare i terzi,allora bisognerebbetutelare anche gli inquilinidel palazzo daeventuali incendi avvenuti all’interno del garage“. Un caso limite, che però serve a chiarire la necessità di un’interpretazione autentica da parte del Ministero. Anche lasospensione di dieci mesisuscita qualche perplessità. “Prima di questa norma, non tutte le compagnie concedevano di fermare la polizza su un veicolo. Oggi sonoobbligate a farlo,con lasemplice richiesta del proprietario“. Peccato che nei dieci mesi di sospensione la tutela per i terzi che è al centro della norma venga di fatto a mancare. “Per questo motivo,molti assicuratori stanno chiedendo ai proprietari una richiesta scritta, così da avere una pezza d’appoggio perpotersi tutelare in caso di contestazioni“, osserva il vicepresidente di Aicis. Leggi anche –Assicurazione auto, ma quanto mi costi: 150 euro in più nel 2023 Un discorso a parte merita lagestione dei sinistri, e dunque delle assicurazioni, nelle aree condominiali. Il problema delle regole da seguire, osserva Longhitano, si pone da ben prima del Dlgs di dicembre. “Parliamo diincidenti che possono avvenire tra auto regolarmente assicurateall’interno di un condominio”. Nelle aree condominiali, a detta dell’esperto, non si applicherebbe ilCodice della strada. “Vale lo stato dei luoghi, cioè la situazione di ogni singola area. Un corridoio, per esempio, che per accordi tra i condomini deve esserepercorso in un senso e non nell’altro“. In caso di sinistro, tocca alle parti trovare un accordo. Se ciò non avviene, si va davanti al giudice di pace, che valuta caso per caso. Laresponsabilità,in ogni caso, è prevista anche dalCodice civile.“In particolare dall’articolo 2054, secondo cuiil conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il dannoprodotto a persone o a cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”, conclude Longhitano.