Cassa integrazione e autonomi: il “Cura Italia” per il lavoro

Si amplia l’accesso all’integrazione salariale. Indennità per partite Iva, cococo, lavoratori agricoli e dello spettacolo. Quarantena retribuita come la malattia. Tutte le misure Come anticipato dalla ministra Nunzia
Catalfo, una delle parti più corpose del decreto “Cura Italia”
riguarda il lavoro e il sostegno all’occupazione. A questo capitolo
sono destinati dieci dei circa 25 miliardi della “manovra di
marzo”. Ecco per cosa serviranno. I datori di lavoro che nell’anno 2020
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza coronavirus, possono richiedere
l’accesso alla cassa integrazione ordinaria. La domanda va presentata
con causale “emergenza COVID-19”, per periodi successivi al 23
febbraio 2020. La durata massima della misura è di nove settimane.
La domanda, in ogni caso, “deve essere presentata entro la fine del
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”. E non
potrà andare oltre agosto 2020. Il decreto prevede anche uno
snellimento delle procedure, che non comporta le stesse verifiche di
solito riservate alle imprese che richiedono la cassa integrazione.
Possono fare ricorso all’assegno ordinario anche i dipendenti presso
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che
occupano mediamente più di cinque dipendenti. Le aziende in cassa
integrazione straordinaria possono sospendere il trattamento per
accedere a quello ordinario. Il decreto stanzia poco meno di 3,3
miliardi per ampliare la cassa integrazione in deroga, in modo da
coprire le aziende colpite dall’epidemia indipendentemente dalle
dimensioni (anche se hanno un solo dipendente). Il periodo di quarantena è equiparato
a malattia. Il trattamento economico è quindi quello “previsto
dalla normativa di riferimento”. Ma i giorni passati a casa non
sono computabili “ai fini del periodo di comporto”. Cioè, non
vengono detratte dalle ferie. Discorso diverso è per le imprese che
restano attive e per i dipendenti che continua a lavorare da casa,
per i quali sono incentivati smart working e smaltimento delle ferie
in modo tale da limitare la concentrazione di personale sul luogo di
lavoro. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, “ è precluso per 60
giorni” l’avvio delle procedure di licenziamento. E per la stessa
durata sospese anche quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio. Di
fatto, non è possibile licenziare nessuno per due mesi. Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato al primo giugno 2020, ma “solo per le domande non già presentate in competenza 2019”. Per agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per tutto l’anno i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per il mese di marzo, verrà erogata un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il governo ha preferito puntare su un solo mese, lasciando per i prossimi la possibilità di intervenire (come già promesso da ministro dell’Economia Roberto Gualtieri) ad aprile. In una prima bozza, infatti, il decreto prevedeva un’indennità fino a 1500 euro per un intero trimestre. La cifra, in ogni caso, non concorre alla formazione del reddito. Viene versata anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività; ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno trenta contributi giornalieri versati nel 2019 e con un reddito inferiore ai 50 mila euro, e non titolari di pensione. Le indennità non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Si amplia il Fondo solidarietà mutui “prima casa”: per un periodo di nove mesi, possono accedervi anche autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019 come conseguenza delle restrizioni imposte per arginare l’epidemia. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee. Allo scopo di sostenere la continuità,
in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, entro aprile
l’Inail trasferirà a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle
imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
protezione individuale. Il decorso dei termini di decadenza relativi
alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate
dall’Inps e dall’Inail è sospeso. Sospesi anche i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di
lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020. Chi, nel 2019, ha percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro, riceverà per il mese di marzo un premio da cento euro, anche se “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Qualche decina di euro insomma, che comunque “non concorre alla formazione del reddito”.