Contratti a termine: cresce indennizzo del lavoratore che ha subito più danni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 ilDecreto Legge n. 131del 16 settembre 2024(cosiddettoSalva Infrazioni), in vigore dal 17 settembre 2024, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Il Decreto interviene sulla disciplina deicontratti di lavoro a terminedando seguito alle indicazioni della procedura di infrazione con la quale l’UE ha richiesto all’Italia di allineare la normativa interna alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Il Decreto prevede una parziale modifica della disciplina dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, che regolamenta le conseguenze economiche previste a seguito di un accertamento giudiziale circa l’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato tra soggetti privati. Prima del Decreto, ai sensi dell’art. 28, comma 2,deld.lgs. n. 81/2015, in caso di conversione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannava“il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendoun’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Siffatto importo veniva determinato tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore nonché del comportamento e delle condizioni delle parti e poteva essere ridotto alla metàin presenza didisposizioni collettiverecanti procedure di stabilizzazione. L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto al comma 2 del citato art. 28 “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre, è stato abrogato il comma 3 dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”. La principale novità introdotta dal decreto Salva infrazioni, quindi, consiste nella possibilità per ilgiudicedi riconoscere unindennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito unmaggior dannoe nella eliminazione della possibilità di riduzione rimessa ai contratti collettivi a termine. Ne consegue che, dal 17 settembre 2024, nei casi di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine: – il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti; – il giudice, nella quantificazione dell’indennità spettante al lavoratore, potrà superare il massimale di legge (12 mensilità) se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno; -l’indennità è onnicomprensiva e ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il Decreto Salva Infrazioni interviene anche sull’attuale disciplina del rapporto a termine nel pubblico impiego. Prima del Decreto, l’art. 36deld.lgs. n. 165/2001prevedeva che, in presenza di una violazione della normativa relativa all’assunzione o all’impiego di lavoratori, ferma restando l’impossibilitàdi costituire un rapporto a tempo indeterminato con la P.A., il lavoratore poteva ottenere unrisarcimento del danno. L’art. 12 del D.L. n. 131/2024, modifica i commi 3, 4 e 5 del citato art. 36, prevedendo espressamente, in caso di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a termine, il diritto del lavoratore a richiedere al giudice il riconoscimento diun’indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in base al numerodei contratti intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto,fatta salvala facoltà per il lavoratore diprovareilmaggior danno. Pertanto, dal 17 settembre 2024: – al lavoratore che subisce un danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è riconosciuto il diritto ad un’indennità; – il giudice quantifica l’importo dell’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; – nella determinazione dell’indennità, il giudice deve tenere conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto; – il giudice, nel quantificare l’indennità, potrà superare il massimale di legge (24 mensilità) se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. In sostanza, quindi, sia nel settore privato che in quello pubblico, in presenza di contratti atermine illegittimi, si riconosce al giudice la possibilità disuperarela misura massima del risarcimento previsto dalla legge,sempre cheil lavoratore dia prova del maggiordanno subito.