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Covid, Inail: il contagio sul lavoro vale come un infortunio

La circolare dell’Istituto fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio e di morte a causa del coronavirus

Le infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, in una circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati.

Estensione della tutela Inail

Dopo l’estensione recente ai rider, l’Inail, secondo quanto detto da Bettoni, dovrebbe includere tutte quelle categorie che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus. Si pensi ai medici cosiddetti “convenzionati” di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e continuità assistenziale (ex guardia medica) ancora privi della copertura Inail. Come chiarito dalla circolare, “l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi”.  La tutela sarà estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle cause è più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Comunicazione a carico del datore di lavoro

L’Inail conferma che risulta a carico del datore di lavoro l’obbligo di presentare la denuncia-comunicazione. La tutela, in particolare, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica che comprovi l’avvenuto contagio, o dal primo giorno di astensione dal lavoro che coincida con l’inizio della quarantena da coronavirus. In caso di morte, ai familiari spetta, secondo le indicazioni Inail, la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per tutti quei lavoratori non assicurati con l’Inail. Ricadono inoltre nella tutela Inail anche i casi di contagio avvenuti “in itinere”, ossia nel corso del percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, anche se si è impiegato il mezzo privato.

Prescrizione “sospesa”

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

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Redazione
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Business, Lavoro, Ambiente, Legalità e Sicurezza. FocuSicilia ha l'obiettivo di raccontare i numeri dell'isola più grande del Mediterraneo. Valorizzare il meglio e denunciare il peggio, la Sicilia dei successi e degli insuccessi. Un quotidiano che crede nello sviluppo sostenibile di una terra dalle grandi potenzialità, senza nasconderne i problemi.

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