Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n° 103 lo scorso 5 maggio è entrato in vigore il Decreto Legge n° 48 del 4 maggio 2023 (cosiddetto Decreto lavoro), con il quale si introducono “Misure urgenti per l’inclusione sociale e per l’accesso al mondo del lavoro”. Il Decreto, che dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce delle importanti novità nel mondo del lavoro.
Assegno di inclusione
Tra le principali novità vi è l’istituzione dell’Assegno di inclusione. Si tratta di un nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, il quale sarà abolito a fine anno, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Dal 1° gennaio 2024, quindi, sarà in vigore l’Assegno di inclusione, di importo non inferiore a 480 euro all’anno, erogato dall’Inps per un periodo massimo di 18 mesi continuativi e con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. L’Assegno potrà essere richiesto da nuclei familiari con disabili, minorenni od over 60, che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni che non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio. Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.
Cuneo fiscale
Tra le altre misure inserite all’interno del Decreto Lavoro è previsto, per il periodo che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, un taglio del cuneo fiscale del 4 per cento per i lavoratori dipendenti grazie ad un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico. In particolare, il taglio del cuneo è superiore per i lavoratori con un reddito fino a 35 mila euro; infatti: se il reddito del lavoratore arriva fino a 25 mila euro, la retribuzione imponibile sarà esonerata dal 7 per cento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore; se il reddito arriva fino a 35 mila euro, allora l’esonero sarà pari al 6 per cento.
Contratto a tempo determinato
Il Decreto lavoro individua le nuove causali che legittimano il ricorso al lavoro a termine e che sostituiscono quelle in vigore, le quali sono state stabilite all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e b- bis) del decreto legislativo n. 81/2015. Difatti, a seguito della modifica apportata dall’art. 14 del Decreto Legge n. 48 del 5 maggio 2023, le nuove causali sono le seguenti: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51; in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; in sostituzione di altri lavoratori. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi ma non potranno superare i 24 mesi. Con la riforma si conferma la possibilità di stipulare liberamente i contratti di lavoro a tempo determinato per i primi 12 mesi. In seguito, scattano le causali sopra indicate che permettono di prolungare con maggiore flessibilità i contratti da 12 a 24 mesi, comprese le proroghe e i rinnovi.
Incentivi alle assunzioni
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile sono previsti dei bonus assunzione a favore delle aziende che andranno ad assumere under 30 dal 1° giugno e il 31 dicembre. Per poter beneficiare dell’incentivo i giovani lavoratori devono: avere meno di 30 anni d’età; essere NEET, cioè persone che non lavorano né sono inserite in corsi di studio o di formazione; essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Le aziende, che intendono avvalersi di questo bonus, devono procedere con la domanda. L’incentivo è concesso per un massimo di 12 mesi e il valore è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Sono, altresì, introdotti degli incentivi per enti e organizzazioni che assumono lavoratori con disabilità nel periodo tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023; ed ancora, per i datori di lavoro che assumono percettori di Assegno di Inclusione è previsto l’esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali per i primi 12 mesi.
Welfare aziendali
L’art. 40 del Decreto Legge n. 48/2023 innalza per il 2023 la soglia dei fringe benefit. In particolare, i welfare aziendali saranno concessi nella soglia massima di tremila euro ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.