Natale in “zona rossa”. Il Paese si blinda per le festività natalizie, come previsto dall’ultimo decreto del Governo. Oggi l’Esecutivo ha pubblicato i chiarimenti sul testo, definendo cosa sia possibile fare e non fare in questi giorni. Quelli “rossi”, da oggi fino al 27 dicembre, poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. E quelli “arancioni”, dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio.
Le visite in zona rossa
Durante i giorni di zona rossa (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio), sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici. Anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
Le visite in zona arancione
Nei giorni di zona arancione (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio), sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune. Sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti, entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22. Restano invariate le disposizioni sul numero massimo di due persone, esclusi i figli minori e le persone disabili o non autosufficienti.
Le visite nei giorni rimanenti
Tutti i giorni tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, sempre tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Rientri e coprifuoco
Per quanto riguarda i rientri presso la propria residenza, domicilio o abitazione, anche da fuori regione, il Governo chiarisce che si tratta di spostamenti legittimi. Stessa cosa per gli spostamenti per motivi di lavoro e di salute. Confermata l’estensione del coprifuoco fino alle sette del mattino tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021. Durante gli altri giorni rimane la restrizione alla circolazione dalle 22 alle 5 del mattino. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti dovrà avvenire comunque prima del coprifuoco. Il ricongiungimento tra coniugi e partner potrà avvenire se chi si sposta, anche da fuori regione, ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione, o se in quel Comune c’è l’abitazione dalla coppia.
Spostamenti verso le seconde case
Per quanto riguarda le seconde case, fino al 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente sono consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente. Inoltre, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa da un’altra regione. Quindi si potrà tornare al lavoro, ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa. Vietato anche raggiungere i genitori che vivano fuori regione, nel caso in cui questi ultimi siano in buona salute.
Affidamenti e assistenza
Nel caso di genitori separati o affidatari, essi potranno spostarsi in Comuni o Regioni diverse (o anche all’estero) per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. Nel caso di parenti non autosufficienti che vivano in casa da soli, in un altro comune o regione, cui si presta abitualmente assistenza, sarà possibile raggiungerli evitando di spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza. La regola prevede non più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. Bloccati invece gli spostamenti per turismo verso le altre Regioni.
Le sanzioni
Confermate le sanzioni amministrative da 400 a mille euro, aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nel caso in cui un cittadino non condividesse il verbale redatto da un agente, sarà possibile far pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto di competenza.