Il governo Draghi ha deciso: dal 15 ottobre per i tutti i lavoratori vigerà l’obbligo di green pass. Ma la nuova regola, introdotta dal decreto, “presenta delle contraddizioni evidenti, di fatto è un obbligo vaccinale indiretto”, spiega l’avvocato Concetto Ferrarotto, componente del direttivo di Agi Sicilia, l’associazione degli avvocati giuslavoristi italiani. E fissa subito un punto fermo: “L’obbligo viene imposto per decreto, con forza di legge, quindi la conseguenza diretta è che il lavoratore che non ha il green pass non potrà rendere la prestazione”. Per il lavoratore si tratta automaticamente di una assenza ingiustificata, con una sospensione che si attiva da subito nelle aziende con più di quindici dipendenti o dal quinto giorno in quelle con meno, e il rischio di una sanzione amministrativa per chi lavora anche senza la certificazione che varia dai 600 ai 1.500 euro. In pratica “il lavoratore non viene licenziato ma resta senza stipendio, e non per colpa o scelta del datore di lavoro, lo impone la legge”, spiega.
Leggi anche – I ristoratori promuovono il green pass. Ma si teme il nuovo “gioco dei colori”
Il datore di lavoro dovrà auto controllarsi
Ma se l’obbligo riguarda “tutti i lavoratori, questi sono anche i liberi professionisti, i negozianti, gli artigiani e chiunque abbia una partita iva. Lo sono gli stessi datori di lavoro, indicati come i soggetti a cui è deputato il controllo”. Casi nei quali a decidere per un’eventuale sospensione della prestazione lavorativa è lo stesso soggetto: “Non è chiaro a chi competa di controllare i controllori”, spiega Ferrarotto. E un esempio dell’applicazione riguarda “proprio gli avvocati, liberi professionisti ai quali si applica l’obbligo ma che , anche se non l’avessero, possono recarsi in tribunale per garantire il diritto alla difesa”. La mancata osservanza dell’obbligo di controllo, anche verso se stessi, porterebbe anche a una possibile sanzione dai 400 ai mille euro. Una situazione paradossale che secondo il giuslavorista delinea “il quadro di un provvedimento nato con il chiaro obiettivo politico di arrivare all’autunno con un un obbligo vaccinale”.
Leggi anche – Code e cali negli ingressi. Il debutto del “green pass” in Sicilia tra luci e ombre
Smart working, regole poco chiare
A differenza di un vero obbligo vaccinale, la cui imposizione a tutti i lavoratori avrebbe secondo i sindacati un effetto migliore del green pass, “il datore di lavoro non può fare altro che impedire l’accesso al luogo di lavoro”, specifica l’avvocato. Per le professioni sanitarie, unica categoria obbligata ad oggi, “i controlli in questo caso vengono effettuati dalle Aziende sanitarie. Controlli e sanzioni per gli altri casi possono essere fatti solo dall’autorità amministrativa”. E potenzialmente potrebbero colpire anche un lavoratore in smart working. “Al momento è un punto equivoco, perché si parla di controllo ai lavoratori e in via interpretativa si pensa subito al luogo di lavoro”. In attesa di eventuali chiarimenti anche su questo punto, sul lavoro remoto resta però un’altra incognita: “Nel caso che in azienda si possa svolgere ad esempio una funzione lavorativa su quattro in smart working e le altre tre analoghe in sede, sarà il datore di lavoro a scegliere chi potrà lavorare da remoto. Ma non ci sono dei criteri con i quali scegliere”, afferma Ferrarotto, secondo il quale “l’obbligo di green pass stabilisce uno spostamento del conflitto dal verticale, ovvero da quello cittadino-Stato a uno orizzontale tra lavoratore e datore di lavoro”.
Leggi anche – Mense aziendali, da Siracusa un “no” all’obbligo di green pass
Privacy e sostituzioni ” a breve termine”
Nel novero delle problematiche, rientra infine anche la privacy. Fatto salvo l’obbligo di controllo del green pass deputato al datore di lavoro, ci sono dei casi controversi, “come quello di un lavoratore immunodepresso che sostiene di non poter effettuare il vaccino”. Il lavoratore, nell’ipotesi, non potrà recarsi al lavoro pagando il tampone a sue spese ogni 48 ore. In questo l’obbligo di controllo della condizione di salute “ritorna al medico competente”, spiega Ferrarotto. Si tratterà però di un controllo effettuato “su input del lavoratore”, che potrà poi, una volta dimostrata con apposito certificato medico l’impossibilità di fare il vaccino, “effettuare solo in quel caso dei tamponi gratuiti a carico dello Stato per accedere al posto di lavoro”. Non meno problematica è inoltre la sostituzione dei lavoratori sospesi, “sostitutibili per dieci giorni, per dare tempo al lavoratore di tornare sulle sue posizioni. Ma è quasi impossibile per una azienda organizzare delle sostituzioni per periodi così brevi”. Casi estremi a parte, spiega il legale, “la privacy finora è comunque stata rispettata”, e una sentenza del Consiglio di Stato lo ha recentemente ribadito. Tutti segnali di come “probabilmente l’impianto della norma, con le sue contraddizioni, resterà invariato o con pochissime modifiche anche nella futura conversione in legge”, conclude Concetto Ferrarotto.