E uno. Dopo tante ordinanze con le quali i Comuni hanno bloccato l’installazione di impianti per il 5G, gli operatori incassano una priva vittoria. Il Tar di Catania ha dato ragione a Vodafone, che aveva impugnato l’ordinanza firmata dal sindaco di Messina lo scorso aprile, con la quale Cateno De Luca vietava “sperimentazione e/o installazione” delle nuove reti. Non si tratta ancora di una decisione nel merito (che si terrà a dicembre), ma il tribunale amministrativo ammette la legittimità del ricorso e sospende il provvedimento del Comune. Per quando la partita non sia chiusa, la decisione è comunque significativa. Per diverse ragioni. È un precedente per altri ricorsi, già presentati da WindTre e Fastweb. Si tratta poi di un argine al dilagare del “no 5G”, che ha fatto breccia in Sicilia, dove sono più di quaranta i Comuni ad aver approvato un provvedimento contrario alle nuove reti. Ma soprattutto, l’ordinanza indica con chiarezza quattro ragioni che collocano l’espansione del 5G oltre la giurisdizione dei sindaci. In pratica: i Comuni non possono bloccare le reti. E non possono farlo anche a causa del domino normativo innescato dal Covid.
“La competenza è dell’Arpa”
La base giuridica su cui si poggia l’ordinanza dei sindaci “no 5g” è sempre la stessa: “il principio di precauzione” riconosciuto dall’Ue. In pratica, fermo tutto fino a quando non sono sicuro che sia innocuo. Il Tar ha però trovato o richiamato cinque ragioni per far decadere la validità. La prima: “In linea di principio, la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’Arpa”. Il rilascio del parere sull’attivazione della struttura e il suo monitoraggio spettano all’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.
Niente ordinanze
Secondo motivo, di natura procedurale. Come già affermato dal Tar di Catania in una precedente occasione, “la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente”. Quindi non basta un firma di un sindaco. Un indirizzo che ha trovato adozione in una legge: la conversione del decreto Rilancio
Gli effetti collaterali del Covid
A limitare i poteri d’intervento dei Comuni sono poi arrivati i provvedimenti anti-Covid, che fanno chiarezza sulle competenze e allentano alcuni lacci procedurali. L’orientamento secondo cui la materia non è nelle mani dei sindaci, spiega il Tar, è stato “certificata” dal decreto Rilancio. Nulla di nuovo: il provvedimento ha solo “recepito” la “giurisprudenza consolidata”: i Comuni possono sì adottare “un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Ma possono farlo solo “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”. È invece preclusa loro la “possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”. Né è competenza dei sindaci intervenire sulla definizione dei “limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che spetta allo Stato.
Il 5G “servizio di pubblica utilità”
Quarta e ultima ragione: il Tar, citando il decreto Cura Italia, riconosce alle reti 5G “la natura del servizio di pubblica utilità”. Come riconosciuto anche dall’Agcom, le infrastrutture di rete devono “scongiurare situazioni di congestione, saturazione della banda nonché di esclusione sociale dei clienti oggi non connessi”. In quanto servizi di pubblica utilità, sottolinea il Tribunale amministrativo, lo sviluppo del 5G è oggetto di “misure straordinarie” e permette la rimozione di “ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali”. In altre parole: la ripartenza dei cantieri e la costruzione delle infrastrutture di rete hanno il supporto dello Stato e per questo non possono essere intralciate dai sindaci.