Inps, torna la ‘pace contributiva’: cos’è, quanto dura e come si paga. Le regole

Inps, torna la ‘pace contributiva’: cos’è, quanto dura e come si paga. Le regole

Era stata sperimentata già neltriennio 2019/2021,sotto i governiConte e Draghi,e adesso vieneriproposta per il biennio 2024/25dal governoMeloni:parliamo della“pace contributiva”,con la quale i lavoratori possono “aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva, tramite ilriscatto di periodi non coperti da contribuzione“. La misura, introdotta con la Legge di bilancio 2024, è stata recepita dall’Inps con lacircolare 69/2024,che entra nel dettaglio delleprocedure da seguiree deirequisiti da possedere.Il più importante riguarda l’arco temporale. La “pace”, infatti, si rivolge ai cosiddetti “contributivi puri”, cioè ailavoratori che hanno cominciato a versare dopo il primo gennaio 1996.Gli anni da riscattare devono cadere tra questa data e il 1° gennaio 2024. “Una misura particolarmente utile per chi desideraaumentare il numero di anni di contribuzione“, commentano dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.Sottolineando il doppio vantaggio “per chi ha già fruito dellamisura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021“. Leggi anche –Per il Fisco nel 2023 entrate record. Arriva la dichiarazione Iva precompilata Lacircolare dell’Inpschiarisce anzitutto lecategorie interessate.La pace contributiva è riservata “a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago),alle sueforme sostitutiveed esclusive, allegestioni specialidei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata”. Requisito fondamentale è che glianni riscattati“non devono essere coperti da alcun contributo,non solo nella cassa specifica, ma anche inaltri fondi previdenziali“. Vietato fare i furbi, insomma. Altra condizione richiesta è che “possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro“. In altre parole, “non è possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti allaprima occupazione“. Per il resto, la misure è abbastanza flessibile. “Il vantaggio è che i periodi riscattati, chepossono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni,vengono considerati sia ai fini del diritto alla pensione, sia per ilcalcolo dell’assegno“. Leggi anche –Partita iva in debito col Fisco: esteso l’obbligo di fideiussione da 50 mila euro Queste lecondizioni generali,alle quali vanno aggiunti alcunicasi particolari.La “pace”, per esempio, “non può essere esercitata per recuperare periodi disvolgimento di attività lavorativasoggetti adobbligo di versamento contributivo“. Poco importa che nel frattempo l’obbligo sia scaduto. Chi volesse recuperare quegli anni potrà farlo in altro modo, “attivando altriistituti già previsti dalla vigente normativanelle singole gestioni previdenziali. Come la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, lacostituzione di rendita vitaliziaai sensi dell’articolo 13 dellaLegge 1338/1962“. La pace contributiva, in ogni caso, non può essere applicata. “Altra eccezione riguarda “l’acquisizione di anzianità assicurativaantecedente al primo gennaio 1996, per esempio l’accredito delservizio militare,dimaternità al di fuori del rapporto di lavoro,ecc…”. In questo caso, il riscatto già effettuato attraverso lapace contributiva“verrà annullato d’ufficio, con successivarestituzione dei contributi“. Leggi anche –Fisco, il punto del Governo sulla riforma: “Attesa da 50 anni. Cosa prevede Quanto allemodalità di partecipazione,Inps chiarisce che la misura “può essere esercitata‘a domanda’ dell’assicurato.O dai suoi superstiti oparenti e affini entro il secondo grado,entro il31 dicembre 2025“. La richiesta è solamente telematica e va effettuata attraverso il portale dell’Inps, i patronati o altri intermediari. Nel caso in cui a richiederla sianolavoratori del settore privato,la domanda di pace contributiva “potrà essere presentata anche daldatore di lavorodestinando, a tal fine, ipremi di produzionespettanti al lavoratore stesso”. In questo caso sono previste delle agevolazioni, visto che “l’onere èdeducibile dal reddito di impresae da lavoro autonomo. E rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente icontributi previdenziali e assistenzialiversati dal datore di lavoro o dal lavoratore, in ottemperanza a disposizioni di legge”. Su questa materia, l’Istitutorichiama lacircolare 5/2024 dell’Agenzia delle Entrate,“con la quale si illustrano le nuovemisure per il welfare aziendale“. Leggi anche –Verso l’Irpef “unica”, revisione Iva e Ires: la riforma del fisco di Meloni Per quanto riguarda l’onere di riscatto, cioè ilcontributo da versareper accedere alla misura, si determina con ilmetodo “a percentuale”previsto per ilsistema contributivo.Nello specifico, si applicano “le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nellagestione assicurativapresso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda”. Lacifra stabilitava pagata “in un’unica soluzioneo con unarateizzazionefino ad un massimo di120 rate mensili.Ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi”. In caso diparticolari situazioni previdenziali,dettagliate dall’Inps nella circolare e sul proprio sito istituzionale, la rateizzazionepotrebbe non essere consentita.In quel caso si dovrebbe pagare tutta la cifra insieme. Infine, a differenza della “pace” del 2019/2021, non sarà possibile ladetrazione del 50%della spesa sostenuta. Il contribuito sarà invecededucibile dal reddito complessivo.