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Lavoro: se il part time è fittizio il reato di sfruttamento equivale a capolarato

L’impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali integra l’ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del Codice penale: è il principio stabilito con la sentenza del 24 giugno, n. 24388 dalla IV Sezione della Cassazione Penale

Con la sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022 la Cassazione penale afferma che, nell’ipotesi
in cui i dipendenti formalmente assunti con contratto part-time (e come tali retribuiti)
vengano costretti a lavorare a tempo pieno, non soltanto viene integrato il reato di
sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p. ma che questo equivale a caporalato.

Il part-time

Il contratto part-time o a tempo parziale è una forma di rapporto di lavoro caratterizzata da
un orario lavorativo ridotto rispetto a quello normale a tempo pieno.
Contratto part-time: il significato di questa tipologia contrattuale non risiede solo nel
numero di ore, ma anche nella loro distribuzione. Sulla base di queste ultime sono previste
tre tipologie. Analizziamo insieme.
Part-time orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto. Sono contratti part-
time orizzontali quelli in cui il lavoratore si reca sul posto di lavoro tutti i giorni, ma per 4 o
5 ore, rispetto – ad esempio – a un contratto full-time di 8 ore.
Part-time verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della
settimana, del mese, o dell’anno.
Part-time misto: combina part-time orizzontale e verticale. Potrebbe essere richiesto al
dipendente di lavorare alcuni giorni con orario full-time, e altri con orario part-time.

Cos’è il caporalato?

Il caporalato è una forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera.
In altre parole, il caporalato può tradursi nello sfruttamento del personale.
L’art. 603 bis c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni
di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione,
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno. La norma in commento, chiarisce altresì che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti.

I fatti di causa

Il vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte riguarda il legale rappresentante e
l’amministratore di un’azienda citati in giudizio per avere imposto una modifica unilaterale
del contratto di lavoro, che passava da full-time a part-time con retribuzione diminuita.
 Nello specifico, i dipendenti:
continuavano a  lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno,
percependo la retribuzione prevista dal C.C.N.L. ai contratti part-time;
non usufruivano di ferie e permessi previsti dalla contrattazione collettiva;
lavoravano per 48 ore settimanali.

La decisione della Corte di Cassazione

La IV Sezione della Cassazione Penale ha preliminarmente osservato che l’articolo 603 bis
c.p., al fine di realizzare un’ampia ed efficace tutela delle concrete situazioni che possano
realizzarsi in ambito lavorativo, prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni
attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche
l’utilizzazione o l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento e con
approfittamento dello stato di bisogno. Tra le condizioni che realizzano il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita di manodopera ex art 603 bis c.p., la Cassazione annovera anche il caso della stipula di contratti a tempo parziale che nascondono invece attività a tempo pieno del lavoratore. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, lo sfruttamento può integrarsi costringendo i dipendenti a lavorare per un numero di ore superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, corrispondendo agli stessi una retribuzione inferiore rispetto ai minimi indicati nel CCNL o ancora impedendo loro di usufruire delle ferie e dei permessi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022, ha pertanto statuito che obbligare i dipendenti a osservare l’orario di lavoro a tempo pieno, pagandoli come part-time, equivale a caporalato. Secondo la Cassazione, dunque, chi obbliga un dipendente a lavorare a tempo pieno pur avendo un contratto di part-time incorre nel reato di caporalato.

L’approfittamento dello stato di bisogno

Infine la Corte di Cassazione, in ordine al requisito dell’approfittamento dello stato di
bisogno, condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure, secondo cui i lavoratori erano
di fatto costretti ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere
un’occupazione, non esistendo possibili reali alternative di lavoro.
La Corte precisa, infatti, che ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in
modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

La sentenza
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/07/06/24388.pdf

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Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

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