Milleproroghe 2024: le principali novità in materia di lavoro

È stata pubblicata nellaGazzettaUfficialen. 49 del 28 febbraio 2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia diterminilegislativi“, il cosiddetto “DecretoMilleproroghe“. Il testo prevede laprorogadi diverse misure. Vediamo le più rilevanti in materia dilavoro. È prorogato al 31 dicembre 2024 l’originarioterminedel 30 aprile 2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privatocontrattidi lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi per esigenze di naturatecnica, organizzativa o produttiva individuate tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Dunque, la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato rimaneacausalenel limite dei 12 mesi. Mentre, se si supera la durata di 12 mesi, per effetto di proroghe o rinnovi, e comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario verificare la presenza delle seguenti condizioni:casiprevistidalla contrattazione collettiva: nazionale, territoriale o aziendale; in mancanza di causali indicate dalla contrattazione collettiva, la presenza di esigenze organizzative, tecniche o produttive;esigenzesostitutivedi altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Lo stesso iter nella definizione della causale deve essere seguito per i rapporti disomministrazionea termine superiori a 12 mesi, guardando prioritariamente alla presenza di causali disciplinate dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore. Infine, non rileva il fatto che il rapporto di lavoro a tempo determinato abbia unaduratasuperioreal 31 dicembre 2024, ma è sufficiente che lo stesso sia stipulato entro tale data. È anticipato dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2020 iltermineiniziale, e differito dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 ilterminefinale, del periodo in cui soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni possono essere o essere stati assunti con contratto di lavoro atempoindeterminatoda parte di enti delTerzo settore. L’intervento normativo quindi sposta indietro di due anni il termine di inizio e quello di fine dei contratti di assunzione di persone appartenenti allecategorieprotettedel cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla legge n. 68 del 1999. Gli enti del terzo settore che stipulano o che hanno stipulato contratti conpersonedisabilitra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 possono beneficiare dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato È prorogato dal 30 gennaio 2024 al31 marzo 2024il termine entro cui possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delleattività sportive dilettantisticheinerenti gli incarichi e i compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio e dicembre 2023. Inoltre è differito al 30 giugno 2024 il termine entro cui gliistruttoripresso impianti ecircoli sportividi qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento delregimeprevidenzialegià in godimento. Leassociazionisono esonerate dall’applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall’art. 30, comma 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2024, sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo dipremioper i risultati ottenuti, se l’importo è complessivamente inferiore a 300 €. Inderogaalla disciplina ordinaria e fino al 31 dicembre 2025, idirigenti medici e sanitaridegli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria delMinisterodellasaluteed i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, possono richiedere laprosecuzionedelrapportofino al compimento del 72° anno di età. Sono incrementate di2 milioni di euro per l’anno 2024le risorse previste per il cd. “bonus psicologo“, quale contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili pressospecialistiprivati, finalizzato a fronteggiare stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Riferimenti normativi: