Soddisfazione, da parte di Lagap (Libera associazione guide ambientali-escursionistiche professioniste) e delle altre associazioni che hanno presentato ricorso nel novembre 2021 (Assoguide, Cai Sicilia, Ente fauna siciliana, Federescursionismo Sicilia, Lipu, Wwf Sicilia orientale), per la sentenza del Tar di Catania che, pur prendendo atto del ritiro in autotutela del provvedimento con cui veniva autorizzato un nuovo servizio di tipo turistico con mezzi motorizzati all’interno dell’area protetta del Parco dell’Etna, ha ritenuto di censurare l’operato del Parco per avere emanato un atto definito “evidentemente illegittimo”. Il Parco dell’Etna, infatti, aveva rilasciato nel 2021 l’autorizzazione ai Comuni di Bronte e Maletto per svolgere attività turistica motorizzata nelle zone A e B del Parco dell’Etna. In particolare, l’Ente Parco è stato condannato al pagamento delle spese processuali perché il provvedimento del 2021 volto ad autorizzare i Comuni di Bronte e Maletto a organizzare servizi turistici nel demanio forestale di Etna ovest era in contrasto con le normative che “escludono chiaramente l’utilizzo di mezzi motorizzati, ad eccezione di mezzi di servizio, nelle aree A e B diverse dalle zone sommitali del vulcano”. Il ricorso al Tar per conto delle associazioni è stato presentato dall’avvocato Alessandro Arcifa.