Overbooking, diritti dei passeggeri: cosa fare, risarcimento e volo alternativo

L’overbookingcapita più frequentemente di quanto si possa immaginare. Per questo è da molti anni regolamentato a livello europeo. Immaginate di raggiungere l’aeroporto, imbarcare i vostri bagagli, vi mettete in coda per i controlli di sicurezza, li passate e aspettare al gate l’apertura dell’imbarco. Mentre è tutto pronto un addetto all’imbarco dice che non si può partire, perché l’aereo è tutto pieno, qualcuno deve restare a terra, perché non ci sono più posti a bordo. Questo è l’overbooking. Odioso, per chi lo subisce; fastidioso, per chi lo vive ed ha pagato unbiglietto aprezzi altissimi, o si deve recare, per motivi di lavoro o di salute, in un’altra città quel giorno. L’Ente nazionale per l’aviazione civile,Enac,indica l’overbooking come il rifiuto da parte della compagnia aerea di trasportare uno o più passeggeri su un volo poiché i posti disponibili sull’aeromobile sono inferiori al numero diprenotazioniconfermate, o di passeggeri in attesa di imbarco. La normativa di riferimento, in caso di overbooking, è ilregolamento europeo 261/2004, lo stesso che fa riferimento all’atterraggio in un aeroporto diverso da quello previsto in origine. Stabilisce in modo inequivocabile che, in caso di overbooking o negato imbarco, diritardo prolungatodello stesso o di cancellazione del volo, il passeggero che sarebbe dovuto partire da uno scalo europeo deve essere informato sui propridirittidalla compagnia aerea stessa. Il personale della compagnia aerea deve prima appurare se tra i passeggeri in attesa vi siano dei volontari che, in cambio dibeneficida concordare, sono disposti a cedere il proprio sedile a chi invece al volo non vuole o non può rinunciare. Nel caso non ci fossero volontari, l’articolo 4 del regolamento 261/2004 stabilisce che il passeggero a cui viene negato l’imbarco per overbooking ha diritto ad un risarcimento pecuniario, a scegliere come intende arrivare a destinazione (se non accetta il rimborso del biglietto) e all’assistenza. Il risarcimento del danno può arrivare fino a600 euroe l’ammontare dipende dalla tratta, se è comunitaria o extra comunitaria, e dalla distanza in chilometri (tra partenza e arrivo) del volo: Proseguendo, il danneggiato ha diritto a scegliere tra: La compagnia aerea che ha causato l’overbooking è tenuta ad assistere il passeggero: Se la compagnia aerea non dovesse adempiere aidoveriindicati dal regolamento europeo di riferimento, in caso di overbooking, il passeggero può presentare reclamo alla compagnia aerea entro due anni dalladata del volo. Il vettore, a sua volta ha un mese e mezzo (sei settimane di tempo), per rispondere. Nel caso non rispondesse o non lo facesse in maniera esaustiva, il passeggero rimasto a terra per overbooking può presentarereclamo all’Enac, o agli organismi europei responsabili dell’applicazione del regolamento 261/2004.