Parità di genere: esonero contributivo per datori in possesso di certificazione

Parità di genere: esonero contributivo per datori in possesso di certificazione

I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, legge n. 162 del 2021). Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo è necessaria la certificazione diparità di genere. Rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, che deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. Per accedere all’esonero, i datori di lavoro devono presentare domanda all’I.N.P.S. attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale. Intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. L’I.N.P.S., conmessaggio n. 2844 del 13 agosto 2024,fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ritrasmettere la domanda di esonero contributivo nel caso in cui sia statoerroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata. In questo caso infatti l’Istituto comunica che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata. A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale. La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di unanuova richiestadevono essere effettuateentro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il suddetto termine, la stessa, ricorrendo tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. All’esito dell’elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online. Presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. I datori di lavoro possono fruire dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico. Fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. L’I.N.P.S. chiarisce che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande associate allo stesso, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”. Qualora si rendesse necessario procedere ad una riduzione degli esoneri per insufficienza delle risorse a disposizione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”. Alle posizioni contributive beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, ossia di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. L’esonero, pertanto, troverà applicazione per i soli datori di lavoro ai quali è attribuito il CA “4R”. Infine, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero contributivo nel 2022 e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare una nuova domanda. A seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Mentre, i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa. In quanto l’I.N.P.S. procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.