Risarcimento del danno: sentenza Cassazione con riparto oneri probatori

Risarcimento del danno: sentenza Cassazione con riparto oneri probatori

Con la sentenza n. 20823 del 30 giugno 2022 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere probatorio, nell’ipotesi in cui il lavoratore lamenti un danno biologico per aver operato in un ambiente insalubre. Leggi anche –Corte di Cassazione, sentenza 30 giugno 2022 n. 20823 Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dai dipendenti di un’impresa operante nel settore della costruzione e della manutenzione di reti elettriche, che chiedevano la condanna del datore di lavoro al pagamento del danno biologico differenziale derivato dall’espletamento dell’attività di lavoro in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza. I giudici di secondo grado, nel motivare la decisione, avevano affermato che i lavoratori, sui quali ricadeva il relativo onere, non avevano fornito la prova di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza richieste dalla particolarità delle lavorazioni svolte. Leggi anche –Segretari comunali, dirigenti sindacali, risarcimento danni e concorsi La Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, rileva come il ragionamento della Corte d’Appello in punto di ripartizione dell’onere probatorio si ponga in contrasto con l’orientamento da tempo consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute nell’espletamento delle proprie mansioni è tenuto esclusivamente a provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso tra danno e ambiente nocivo. Una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova, grava invece sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi del danno.Ne consegue che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno alla salute provando il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, restando, invece, a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto. Sostanzialmente, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale l’articolo 2087 c.c. sulla tutela delle condizioni di lavoro, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro (di natura contrattuale) va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.Ove il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare, a sua volta, di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.