Salute e sicurezza: la realtà virtuale come miglioramento della formazione?

Salute e sicurezza: la realtà virtuale come miglioramento della formazione?

IlMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali,con interpello n. 3 del 2024, ha espresso il proprio parere per quanto riguarda il miglioramento deglistandarddi salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Prevedendo la possibilità per l’Inail dipromuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienzaper l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia. L’Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere dell’apposita Commissione in merito al seguente quesito: «Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo. Relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell’art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi divisione immersiva e realtà aumentatavengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». In particolare, la Commissione ha precisato che: “[…] – l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”; – il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce, altresì, che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo. Nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: A) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. B) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento. Obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; – l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo. Che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno: A) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni. Nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. B) Favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving. Applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche. Con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. C) Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. D) Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative. Anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. Anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”. Prevedendo, tra l’altro, nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo. Rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”; – il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d. lgs. n. 81/08”, individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori; – l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Allegato A, prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti; – il citato Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, individua altresì“requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”; – l’articolo 20, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa. Con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per l’attivazione, tra gli altri,  di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche. In materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro” […]” La Commissione ha ritenuto che: “[…] nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia.In particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3 […]”.