Salva-casa, metà legge è inapplicabile in Sicilia. A rischio sette “agevolazioni”

C’è chi la definisce“condono”,chi“Salva-casa”e chi, burocraticamente,“semplificazione edilizia”.Quel che è certo è che laLegge 105/2024,che converte il DL 69/2024, da alcuni giorni è pubblicata in Gazzetta ufficiale e dunque è in vigore in tutta Italia. Anzi no. NellaRegione siciliana,in virtù dell’autonomia speciale, alcuni articoli richiedono un nuovo passaggio normativo. Il “Salva-casa”, infatti, modifica ilTesto unico dell’edilizia (Tue),che la Regione harecepito nel 2016,ma non integralmente. Alcuni articoli sono già statimodificati dall’Assemblea regionale siciliana,e dunque le nuove modifiche nazionali non si possono applicare automaticamente. A metterlo nero su bianco è unacircolare dell’assessorato regionale al Territorio.“Occorre distinguere gli articoli che modificano il Tue che sono stati recepiti dinamicamente dalla Regione e che sono, quindi,immediatamente vigenti,da quelli recepiti con modifiche che non possono avere applicazione diretta”. SecondoAnce Catania,si tratta disette norme su 14.Conti alla mano, metà della norma. Leggi anche –Sicilia, le case al mare abusive restano in piedi: la nuova sanatoria Il Salva-casamodifica diversi punti del Tue.Tra i principali, si supera il criterio della“doppia conformità”,per cui una modifica, per essere sanata, doveva rispettare “sia la normativa vigente al momento dellarealizzazionesia quella in vigore al momento dell’istanza“. Da oggi, salvo casi particolari, basterà che sia conforme a una delle due. Tagliati i costi delle sanatorie. In caso di assenza o difformità dallaScia (Segnalazione certificata di inizio attività),per esempio, lasanzionesarà non “inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro”,due terzi in menorispetto alla norma originale. A certe condizioni, inoltre, si potranno regolarizzare anche gliabusi precedenti al 1977,prima dellalegge Bucalossisull’edificabilità. Entro il 24 maggio 2024, invece, aumentano le tolleranze per “ilmancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie copertae ogni altro parametro”. Non sono abusi gli sforamenti del 6% fino a 60 metri quadri, del 5% fino ai 100 mq, del 4% fino a 300 mq, del 3% fino a 500 mq. Per tutte lesuperfici superiori,la tolleranza è del 2%. Leggi anche –Abusi edilizi. La Sicilia spicca sugli abbattimenti, ma l’80% è ancora lì La legge interviene suvari altri aspetti,dalcambio di destinazione d’usoalle norme del condominio, dal recupero dei sottotettiall’aumento delle“variazioni essenziali”(abusi di grado intermedio per cui vengono agevolate le procedure), dall’agibilità dei micro-appartamentiallecompravendite. Inoltre, per la rimozione degli abusi edilizi, la scadenza aumenta da 90 a 240 giorni in caso di particolarinecessità dei residenti.Questo, in estrema sintesi, il quadro generale della legge, che in Sicilia, come detto, non verrà applicata integralmente. L’articolo 6 delTesto unico dell’ediliziasull’accertamento di conformità,per esempio, fu modificato dal Parlamento siciliano nel 2016. E quindi richiede un’ulteriore passaggioperché venga introdotta lamodifica del Salva-casa.Per citare la circolare dell’assessorato regionale al Territorio, “necessita di una eventuale previsione legislativa dell’Assemblea regionale sicilianache ne consenta l’ingresso nell’ordinamento regionale“. Fino a quando ciò non avverrà, l’articolo non sarà applicato. Leggi anche –Case abusive, dove vanno a finire? Semplice: restano al loro posto Oltre al citato articolo 6, richiedono un passaggio apalazzo dei Normannianche gli articoli 10 (Interventi subordinati apermesso di costruire), 32 (Determinazione dellevariazioni essenziali), 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) e 36 (Accertamento diconformità). Il Salva-casa ha aggiunto inoltre due nuovi articoli al Testo unico dell’edilizia, il 34-ter (Casi particolari diinterventi eseguiti in parziale difformitàdal titolo) e il 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità). Per questi ultimi, scrive l’assessorato, si pongono “problemi di compatibilità formale e sostanzialecon lanormativa edilizia regionale“. Il resto della legge è invece regolarmente in vigore nell’Isola. Compresi articoli importanti come quello sulletolleranze costruttive,sull’agibilità deimicro-appartamentie sul cambiamento delladestinazione d’uso.Toccherà all’Assemblea regionale siciliana, convocata per laprima settimana di settembredopo lapausa estiva,intervenire in modo che diventi efficace ancheil resto della norma.