Sicurezza sui luoghi di lavoro: c’è l’obbligo di individuazione del preposto
Lafigura del preposto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoroè disciplinata dall’art. 2, co. 1, lett. e) delD.Lgs. n. 81/2008che lo definisce come: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,sovrintendeall’attività lavorativa egarantiscel’attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzioneda parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.In pratica,il preposto svolge un ruolo operativo fondamentaleall’interno dell’organizzazione, avendo il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Più precisamente,i principali compiti e doveriche fanno capo a questa figura sono:–vigilaresull’applicazione delle norme di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;–verificareaffinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;–collaborarecon il datore di lavoro per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, adottando le misure necessarie per prevenire rischi e incidenti;–contribuireall’informazione e formazione dei lavoratori in merito alle norme di sicurezza, alle procedure da seguire e all’uso corretto dei dispositivi di protezione;–coordinarele attività degli addetti alla prevenzione incendi e dei lavoratori addetti all’evacuazione in caso di emergenza;–segnalaretempestivamente al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) eventuali carenze nelle misure di prevenzione e protezione o situazioni di rischio;–parteciparealle riunioni periodiche sulla sicurezza organizzate dall’azienda;– in caso di emergenza, adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori. Allo scopo diincrementare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro,l’art. 13 della Legge n. 215/2021(di conversione del D.L. n. 146/2021) è intervenuta, fra l’altro,modificando gli artt. 18 e 19 delTUSLampliando così i relativi compiti e le funzioni di garanzia. In particolare, adesso è previsto cheil preposto, in caso di rilevazione di non conformità comportamentaliin ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, ha anchel’obbligo di intervenire per modificare il comportamentonon conforme fornendo ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza.In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o dipersistenza della inosservanza, il preposto deveinterrompere l’attività del lavoratore e informare i superioridiretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.Fra i vari obblighi previsti in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 18, comma 1, lett. b-bis) delD.Lgs. n. 81/2008prevede che il datore di lavoro che esercita le attività rientranti nel campo di applicazione del TUSL stesso e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:“(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.”. Lo scorso 23 novembre si è svolta la seduta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cui laCamera di Commercio di Modenaavevapresentato un quesito sulla figura del preposto.Nello specifico si richiedeva:–se l’obbligo di individuare il preposto fosse sempre applicabile;–se in piccole realtà aziendalidove il datore di lavoro sia anche il preposto si debba provvedere all’individuazione;-se tale figura possacoincidere con lo stesso datore di lavoro;-se debba essere comunque individuatoun preposto anche quando l’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintendal’attività di altri lavoratori.Citando, tra l’altro,l’articolo 18, deldecreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008relativo agli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” e riferendosiall’articolo 55dello stesso decreto che prevede una specifica sanzione per la violazione del suddetto articolo 18, la Commissione ha chiarito che lavolontà del legislatoreè “dirafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, e chesussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione. Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è da considerarsi solo comeextrema ratio, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente all’attività lavorativa, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.