Lavoro, dall’Inps bonus di duecento euro anche per i lavoratori dipendenti

Il governo ha modificato il cosiddetto decreto Aiuti varato per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina introducendo delle modifiche che riguardano soprattutto il bonus 200 euro. Per attutire l’effetto dei rincari è stato predisposto, infatti, ilDecreto-legge 17 maggio 2022, numero 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2022 numero 114, e recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, interviene su molteplici argomenti. Tra le misure più rilevanti si segnalano quelle di cui agli articoli 31-33, che prevedono il riconoscimento una tantum di un bonus pari a 200 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, destinato a lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici. Come si può vedere, è variegata la platea dei destinatari dell’una tantum di 200 euro. Regola comune per tutti è che l’indennità è corrisposta una sola volta per soggetto, anche se il destinatario ricada in più di una categoria di quelle previste dall’articolo 32 o sia un dipendente tutelato dall’articolo 31 del decreto. Inoltre il bonus di 200 euro non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito né sul piano fiscale, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Vediamo le singole categorie di destinatari. Per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti potranno beneficiare del bonus di 200 euro coloro che, in almeno uno dei primi quattro mesi dell’anno corrente, hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022. Condizione per l’ottenimento di questa indennità è pertanto il possesso di un requisito di natura previdenziale anziché, come accaduto per altre misure una tantum corrisposte in passato, di un requisito di natura fiscale o reddituale. Il suddetto bonus verrà erogato tramite il datore di lavoro, insieme alla retribuzione del mese di luglio 2022. Il Decreto prevede che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma soltanto dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo, in quanto, ad esempio, pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza. I dipendenti, individuati dai commi 12-14 dell’articolo 32, dovrebbero essere indennizzati dall’Inps soltanto qualora non lo siano già state nel mese di luglio da parte del datore di lavoro secondo quanto disposto dall’articolo 31. A luglio, infatti, un datore di lavoro potrebbe avere alle dipendenze dei lavoratori stagionali, a termine o intermittenti, degli iscritti all’ex Enpals o di altre categorie che l’Inps dovrebbe pagare in via sussidiaria dopo aver verificato, dal flusso uniemens di luglio 2022, che non abbiano già ricevuto l’una tantum dal datore di lavoro, il quale, ripetiamo, secondo l’articolo 31 deve verificare che i dipendenti non siano anche pensionati o componenti un nucleo familiare che riceve il reddito di cittadinanza. L’articolo 31, infatti, esclude l’obbligo di indennizzo a carico del datore di lavoro per i dipendenti pensionati e quelli appartenenti a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Anche i domestici che hanno diritto al bonus saranno indennizzati dall’Inps poiché, non essendo beneficiari dell’esonero dello 0,8 per cento non possono essere indennizzati dal datore di lavoro. A coloro che nel 2021 siano stati beneficiari dell’indennità Covid prevista dall’articolo 10, commi 1-9, del decreto legge 41/2021 (decreto Sostegni) e dell’articolo 42 del decreto legge 73/2021 (Sostegni-bis) l’Inps pagherà i 200 euro in automatico, mentre per gli altri l’indennità sarà erogata su richiesta, a condizione che nel 2021 abbiano avuto almeno 50 giornate lavorative o 50 contributi settimanali ed un reddito non superiore a 35 mila euro. Analogamente beneficeranno dell’indennità una tantum di 200 euro, mediante pagamento diretto da parte dell’Inps, i soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l’anno 2021 a 35 mila euro. L’Inps riconoscerà un’indennità una tantum di pari importo anche a coloro che hanno percepito nel mese di giugno 2022 le prestazioni Naspi, Dis-Coll e di disoccupazione agricola. Tra i lavoratori autonomi indennizzati dall’Inps, oltre ai co.co.co ex articolo 409 del Codice di procedura civile con contratti attivi al 18 maggio 2022 e relativo reddito 2021 non superiore a 35 mila euro, e agli iscritti all’ex Enpals, vi sono gli occasionali (articolo 2.222 Codice civile) e gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla gestione separata. Laddove anche questi lavoratori siano stati destinatari dell’indennità Covid nel corso del 2021, l’erogazione dei 200 euro sarà automatica da parte dell’Inps. In caso contrario, la corresponsione avverrà previa domanda, nel rispetto delle ulteriori condizioni richieste. Nello specifico, i lavoratori autonomi occasionali devono risultare privi di altra forma previdenziale obbligatoria, essere iscritti all’Inps al 18 maggio 2022 e con almeno un contributo mensile accreditato nel 2021. Mentre, gli incaricati delle vendite a domicilio titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata, devono aver conseguito nel 2021 un reddito superiore a cinquemila euro.