Opzione Donna: prorogato il pensionamento anticipato, ma con limitazioni

Opzione Donna: prorogato il pensionamento anticipato, ma con limitazioni

La Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio), proroga per il 2023 la cd. “Opzione Donna”, che consente alle lavoratrici, in presenza di determinati requisiti, di accedere a questa forma di pensionamento anticipato. La “Opzione Donna” è una forma di pensionamento anticipato che consente alle lavoratrici, sia del settore privato che pubblico, di uscire con uno sconto medio di 53 mesi (4,5 anni) rispetto ai requisiti ordinari, a patto di accettare il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo. Ai fini dell’accesso a tale forma di pensionamento anticipato sono richiesti determinati requisiti che le lavoratrici devono possedere al momento della domanda. Nello specifico, sono richiesti sia requisiti anagrafici che contributivi. Quanto ai requisiti anagrafici, possono accedere le lavoratrici che abbianoun’età anagrafica di almeno 60 anni. Tale requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni). Nella formulazione precedente, invece, era richiesta un’età anagrafica minima di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 anni per quelle autonome. Per quanto concerne il requisito contributivo, è richiesta la maturazione di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni. La principale novità in materia, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, concerne le condizioni richieste a ciascuna lavoratrice ai fini dell’accesso all’Opzione Donna. Ed infatti, possono accedere a tale trattamento pensionistico le sole lavoratrici che, oltre a possedere i requisiti anagrafici e contributivi di cui sopra, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1 assistere da almeno sei mesi un portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 2 avere una ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%; 3 essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’I.N.P.S. con Circolare del 6 marzo 2023 n. 25 precisa che il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza diconvivenza. Al riguardo, in conformità con quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento. Peraltro, l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità deve essere di almeno sei mesi continuativi. In caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, le lavoratrici dipendenti e autonome conseguono la pensione: – decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; La domanda di pensione Opzione Donna 2023 è disponibile sul sito I.N.P.S., ed è possibile inviarla anche attraverso un Patronato.L’I.N.P.S., con la Circolare del 6 marzo 2023 n. 25, fornisce istruzioni utili per la presentazione della domanda, precisando che nei casi di assistenza a persona con handicap l’interessata, in seno alla domanda di pensione, deve presentare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, indicando i relativi dati anagrafici nonché gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, da allegare.Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda e allegare il provvedimento con cui è accertato l’handicap. In caso di accertamento provvisorio di handicap grave, laddove il successivo verbale definitivo non confermi il giudizio provvisorio è precluso il riconoscimento del diritto al pensionamento, ovvero si ha la revoca della pensione.Nell’ipotesi in cui la lavoratrice versi in stato di incapacità lavorativa pari o superiore al 74%, l’interessata, nella domanda di pensione, deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile ed allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.