Salute e sicurezza: col Decreto lavoro si innova la normativa in materia

In data 4 maggio 2023 è stato approvato il cd. Decreto lavoro (D.L. 48/2023), il provvedimento con cui il Governo ha profondamente innovato – tra le altre cose – la normativa in materia di salute e sicurezza e, dunque, il D.lgs. 81/2008, il cd. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il Decreto ha modificato l’art. 37 del T.U. prevedendo un’intensificazione degli obblighi formativi a cui sono sottoposti i soggetti responsabili in materia di sicurezza in azienda, vale a dire lavoratori, R.L.S., dirigenti, preposti, addetti alle emergenze e primo soccorso e datori di lavoro. La modifica si è resa necessaria poiché la precedente novella dell’art. 37 operata dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021, non aveva prodotto alcun effetto atteso che non era stato emanato il successivo Accordo in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni che, entro il 30 giugno 2022, avrebbe dovuto indicare la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione. Il Decreto lavoro ha previsto che l’Accordo di futura emanazione dovrà provvedere a garantire anche “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Dunque, alla luce di quanto sopra, aumentano gli obblighi di cui sono gravati tanto i formatori quanto i destinatari della formazione. Questi avranno il compito di monitorare che, nell’ambito dell’attività svolta da formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le metodologie e i contenuti degli argomenti esposti siano conformi aglistandardstabiliti dall’Accordo nonché rispettosi del D.lgs. 81/2008 e della normativa di settore. In buona sostanza, dunque, il legislatore ha ritenuto opportuno aumentare gli oneri in capo a tutti soggetti interessati ai diversi percorsi formativi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro al fine di contrastare possibili condotte non corrette, rendendo così la formazione realmente adeguata. Alla luce di quanto sopra, l’obiettivo della Conferenza Stato-Regioni sarà quello di normare in maniera più dettagliata le previsioni legislative in commento. Sarà dunque compito del predetto organo individuare quali soggetti saranno onerati di svolgere i controlli sopra indicati: se esclusivamente gli organizzatori aziendali interni del percorso formativo ovvero anche i partecipanti ai corsi di formazione.