Testo unico sicurezza, Covid-19, intesa Inail–Fs: le news con i link alle fonti

Un lungo processo in divenire: così potremmo definire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le novità, legislative e non solo, spaziano questo mese dalle modifiche al Testo unico (il Decreto legislativo 81 del 2008), e toccano naturalmente la tematica dei dispositivi di protezione individuale e del contrasto alla Covid-19. Novità anche da Inail, con un protocollo sottoscritto con Ferrovie dello Stato e la pubblicazione del Bollettino trimestrale contenente le informazioni sul numero delle denunce di infortunio e malattie professionali nei primi tre mesi del 2022. Utile, infine, uno sguardo al Massimario della Corte di Cassazione in tema di infortuni, mansioni usuranti e obbligo di mantenimento dei dispositivi di protezione. Il Decreto fiscale 2021 che introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), e che è entrato in vigore a partire dal 22 ottobre 2021, si inserisce all’interno di una strategia di intervento da parte del Governo volta a due obiettivi: L’intervento legislativo è stato definito come unamini riforma. Il D.L. 146/2021 interviene così, modificando, 14 articoli del TU sulla sicurezza del lavoro e sostituendo integralmente l’allegato I, relativo al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero e gravi violazioni in tema di sicurezza del lavoro, cambiandone numeri e importi. – Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana–Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Il 30 aprile è stata la deadline, prevista daldecreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, per alcune limitazioni tra cui il possesso di green pass, base e super green pass, per accedere in alcuni luoghi. Dal 1° maggio, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è in vigore una nuova Ordinanza del Ministro della Salute. – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2022 L’intesa, che farà da modello ad ulteriori accordi tra l’Istituto e altri grandi gruppi industriali, prevede iniziative congiunte per la progettazione di azioni finalizzate alla prevenzione degli infortuni, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni di valore tecnologico innovativo. La collaborazione avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel 2026. –Il protocollo d’intesa tra Inail ed Fs Il Bollettino trimestrale dell’Inail contiene informazioni riferite al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali rilevato a partire dall’inizio di ciascun anno con riferimento ai periodi: gennaio-marzo (I trimestre), gennaio-giugno (II trimestre), gennaio-settembre (III trimestre) e gennaio-dicembre (IV trimestre). I dati esposti non sono definitivi in quanto soggetti a consolidamento in esito alla definizione amministrativa dei singoli casi. Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese le denunce relative alle infezioni da covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa ein itinere. Il dato è comprensivo, inoltre, delle comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. –Il Bollettino trimestrale Inail – I trimestre 2022 Infortunio durante l’utilizzo di un mezzo meccanico privo di dispostivi di sicurezza:“[…] nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell’esecuzione dell’appalto, causalmente collegati alla violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., ma anche il soggetto che affida in appalto dei lavori può essere chiamato a rispondere di detti eventi e le ragioni si collegano all’ipotesi di culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore, oppure – ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel testo applicabile ratione temporis in ragione della data del verificarsi dell’infortunio – al ricorrere di un appalto endoaziendale, vale a dire di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, o dell’unità produttiva (Cass. n. 5419 del 2019; Cass. n. 798 del 2017) oppure, ancora, all’ipotesi di ingerenza organizzativa del soggetto committente nell’esecuzione dei lavori affidati in appalto (Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 17902 del 2012; Cass. n. 22818 del 2009), circostanze – queste ultime – che, sulla base delle circostanze accertate dal giudice di merito, ricorrono nel caso di specie […]”. – Corte di CassazioneInfortunio durante l’utilizzo di un mezzo meccanico La cassazione interviene inoltre sul tema delle mansioni usuranti e su un eventuale risarcimento del danno, parlando della distribuzione dell’onere della prova:“[…] Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003) […]”. –Corte di Cassazione su Mansioni usuranti ed eventuale risarcimento del danno La Corte, infine, interviene sull’obbligo di provvedere alla manutenzione e lavaggio delle tute degli addetti alla raccolta dei rifiuti. Oggetto è in questo caso il Comune di Napoli quale datore di lavoro di fatto e nozione di Dispositivi di protezione individuale:“[…] La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., come nel caso delle tute con barre catarifrangenti; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anch’essi inquadrabili nella categoria dei D.P.I.. Al principio innanzi ricordato, affermato in Cass. n. 16749/2019 proprio con riguardo agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, va data continuità pure nella presente sede sul rilievo che le caratteristiche intrinseche degli indumenti descritti nella sentenza della Corte territoriale (“indumenti ad alta visibilità”, “giacca e pantalone di colore arancione fluorescente” – cfr. pag. 8 della sentenza), in relazione all’attività lavorativa del prestatore, addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, sono sufficienti a qualificarli come D.P.I. perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli […]. –Corte di Cassazione su Dpi emantenimento in efficienza dei Dpi