Assunzioni, tre nuovi sgravi contributivi nel Decreto Coesione

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 il decreto-legge n. 60 (cd. Decreto Coesione), recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”. Tra le principali novità si segnalano tre nuovi sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, da settembre 2024 e fino a dicembre 2025,lavoratori under 35, donne svantaggiate e lavoratori over 35 nelle ZES. Vediamo nello specifico come funzionano le singole agevolazioni. Ai sensi dell’art. 22 del cd. Decreto Coesione, ai datori di lavoro privati che – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – assumono personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero effettuano la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenzialia proprio carico. L’esoneroin parolaspetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione: Il bonus giovani è escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.L’esonero contributivo è riconosciuto, per unperiodo massimo di 24 mesie non copre premi e contributi INAIL.L’ammontare dei contributi sgravatinon può comunque eccedere la somma mensile di 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.Tuttavia, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale dellaZona Economica SpecialeUnica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la soglia mensile passa da 500,00 a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero in parola spetta ai datori di lavoro che: In caso contrario, l’esonero viene revocato ed il beneficio già fruito viene recuperato.L’efficacia dell’esonero in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.L’esoneronon è cumulabile con altri esonerio riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Ai sensi dell’art. 23 del cd. Decreto Coesione,ai datori di lavoroprivatiche– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 –assumono a tempo indeterminatolavoratrici svantaggiate è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: Il bonus donne è fruibile nellimite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensileper ciascuna lavoratrice, per unperiodo massimo di 24 mesi.Come previsto per il bonus giovani, l’esoneronon si applicaai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato enon è cumulabile con altri esonerio riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma ècompatibile,senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Ai sensi dell’art. 24 del cd. Decreto Coesione, nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, aidatori di lavoroprivati che – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 –assumonopersonale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenzialia carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.Il Bonus ZES spetta esclusivamente ai datori di lavoro privaticheoccupano fino a10 dipendenti nel mese di assunzionee che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delleregioni della Zona Economica Specialeunica per il Mezzogiorno.Inoltre, il beneficio spetta in caso di assunzione di soggetti che alla data di assunzione hannocompiuto 35 anni di etàe sonodisoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero è riconosciuto altresì con riguardo ai soggetti che alla data dell’assunzione sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del Bonus ZES.Lo sgravio si concretizza in un abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, eccezion fatta per premi e contributi dovuti all’INAIL,per un periodo massimo di 24 mesie nel rispetto dellimite massimo mensile di€ 650,00per ciascun lavoratore.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.L’esoneronon è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.È compatibilesenza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216. Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (cd. Decreto Coesione)Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216