Congedo parentale: cosa cambia per i genitori dipendenti nel 2024

Congedo parentale: cosa cambia per i genitori dipendenti nel 2024

Con laCircolare del 18 aprile 2024, n. 57, l’I.N.P.S.ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento delle nuove percentuali dicongedo parentalepreviste dallaLegge di Bilancio 2024, la quale ha elevato dal 30% al 60% della retribuzione l’indennità corrisposta per il 2° mese di congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino. Solo per il 2024,  dunque anche per il 2° mese, l’indennità sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione: i genitori potranno quindi fruire di due mesi di congedo parentale all’80%, mentre dal 2025, di 1 mese all’80% e di un altro al 60%. Ilcongedo parentale, noto anche come congedo di maternità o paternità, è un periodo di assenza dal lavoro concesso ai genitori per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un bambino.Durante questo periodo,i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoroper occuparsi del bambino, mantenendo il posto di lavoro e, in molti casi, ricevendo un’indennità o una percentuale del loro stipendio.Il congedo parentalespetta ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati. Il limite massimo complessivo è di 10 mesi, che possono essere elevati a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi. I periodi di congedo possono essere fruiti anche contemporaneamente dai genitori, purché non superino il limite complessivo. L’elevazione dell’indennità riguardaesclusivamente i lavoratori dipendenti, restano, pertanto escluse tutte le altrecategorie di lavoratori.Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente. Ilprimo mese di congedo parentale è retribuito all’80%.In ordine alla retribuzione del secondo mese di congedo, invece, l’I.N.P.S., nella citata circolare n. 54 del 18 aprile 2024, ha precisato che la modifica normativa della Legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma disponel’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024)per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.L’I.N.P.S., inoltre, sottolinea chel’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione(80% solo per il 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Conseguentemente,entro i limiti massimi di entrambi i genitori(10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:“-un mese è indennizzato all’80%della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;–un ulteriore mese è indennizzato al 60%della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;–sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.”. La previsione normativa dellaLegge di Bilancio 2024si applica esclusivamente ai genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo.Il congedo di maternità e di paternità a cui la norma fa riferimento è, dunque, quello obbligatorio. Ladomanda di congedo parentaledeve essere presentata inmodalità telematicatramite:– il portale istituzionalewww.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS);– ilContact center integrato, chiamando ilnumero verde 803.164(gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);– gliIstituti di Patronato.Dal punto di vista procedurale, l’I.N.P.S. ha implementatonuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens.Per i dipendenti del settore privato la richiesta di congedo si effettua attraverso il portale I.N.P.S., mentre per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.Con il successivomessaggio del 26 aprile 2024, n. 1629, l’I.N.P.S.ha fornito ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro in merito alla gestione degli arretrati connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per i lavoratori dipendenti, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.In particolare, i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024, con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), possono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio e giugno 2024. Circolare I.N.P.S. 18 aprile 2024, n. 57 Messaggio I.N.P.S. 26 aprile 2024, n. 1629 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024)