Danno biologico: aggiornati gli importi per lesioni micro e macropermanenenti

Novità nell’ambito dellavalutazione dei danni non patrimoniali. Loscorso 16 ottobreil decreto delMinistro delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, haaggiornato gli importi per le lesioni di lieve entitàdovute aisinistri occorsi durante la circolazione dei veicoli a motoree dei natanti. L’adeguamento è statoottenuto considerando l’indice ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023 e applicando lamaggiorazione del 7,9%pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023.Gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private sono quindi così aggiornati:–novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a), ossia a titolo di danno biologico permanente;–cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) ossia a titolo di danno biologico temporaneo. Per ciò che riguarda le tabelle per la valutazione del danno biologico l’11 ottobre 2023 ilTribunale di Romaha approvato l’aggiornamento rispetto a quelle del 2019, pubblicandone le nuove il 10 novembre 2023.Nell’introduzione il Tribunale spiegache “L’aggiornamento delle nuove Tabelle […] costituisce la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell’Ordinamento Giudiziario, iniziata fin dal 1990, basata sulla necessità, da un lato, di procedere all’adeguamento sulla base dell’incremento dell’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, incremento pari al 15,8%, e, dall’altro, di continuare nell’opera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno […] sempre continuando a valorizzare le novità introdotte con le leggi n: 24/2017, in materia di responsabilità professionale sanitaria, e n. 124/2017 che ha sostituito gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni”.Le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni dasinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d.micropermanentiadottare le tabelle legislative di cui all’articolo 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall’articolo 138 cod. ass. anche per lamacropermanenti)e in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall’entità percentuale, quindi, anche nel range dall’1% al 9%. Link al Decreto 16 ottobre 2023