Camere di commercio, la Consulta: “Catania, Ragusa e Siracusa restano insieme”

LaCamera di Commercio del Sud-Est, che accorpaCatania, Ragusa e Siracusa,resta operativa nel suo assetto attuale, stabilito nel 2015, e quindi con sede nel capoluogo etneo. Lo ha deciso laCorte Costituzionaleche, con lasentenza 215 del 2023, depositata lo scorso 11 dicembre, sancisce la fine di unalunga diatriba tra politici e imprenditori delle tre province. Un vero e proprio scontro andato in scena in questi anni, e culminata con l’articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73(Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, numero 106. La Consulta si è pronunciata: lanorma sul riassetto provvisorio delle CCIAA siciliane, inserita nel decreto meglio conosciuto come “Sostegni bis”, è incostituzionale. Il comma 2 dell’art. 54-terdisciplina lafase transitoria che precede l’attuazione della riforma del sistema camerale regionale(prevista dal comma 1 della stessa legge) e istituiscedue nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA): da un lato, quella diCataniae, dall’altro, quella diRagusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. La norma stabiliva anche la nomina di un commissario per ciascuna di queste nuove CCIAA con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana. Una procedura, seppur transitoria,mai attuata per decisione del Tribunale amministrativo della Sicilia. La sentenza, arrivata dopo richiesta digiudizio di legittimità costituzionale sulla norma promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ricostruisce il complesso iter di approvazione della norma, inserita secondo la Consulta nonostante fosse “priva di omogeneità rispetto all’oggetto e alle finalità dell’originario decreto”. Fra questi, non trova giustificazione ilcollegamento con l’emergenza pandemica a cui il decreto si riferiva. La sentenza ricorda inoltre che “per quanto riguarda il sistema camerale della Regione Siciliana, cui si riferisce la disposizione censurata,i procedimenti di accorpamento erano stati avviati ancor primadell’entrata in vigore del d.lgs. n. 219 del 2016 e avevano portato – su proposta degli enti camerali interessati e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni – all’istituzione della CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, in seguito denominata CCIAA del Sud Est Sicilia, con sede legale a Catania (decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2015), e di quella di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con sede a Trapani (decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2015)”. Vi è infine un elmento relativo alla definizione di “ente territoriale” richiamata dalla norma ritenuta incostituzionale. “L’elemento di correlazione – scrive la Corte Costituzionale – non è rinvenibile nell’esigenza di assicurare la “continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali”, richiamata nel preambolo. La disciplina introdotta dall’art. 54-ter, comma 2, risulta infatti del tutto estranea a questa finalità, non solo perché le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, ma anche perché la disposizione censurata delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale, prevedendo elementi di notevole discontinuità rispetto alla precedente configurazione delle CCIAA siciliane”.