Mancano pochi giorni per richiedere l’esenzione del canone Rai in bolletta. Com’è noto l’imposta è addebitata direttamente nella bolletta di energia elettrica per uso domestico (come stabilito dalla legge di Stabilità 2016).
Modulo dichiarazione
Qualora l’utente voglia richiedere l’esonero dell’addebito, perché privo di apparecchio televisivo, deve inviare l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone tv”. La dichiarazione sostitutiva dovrà specificare che il contribuente o i suoi familiari, non possiedono una tv in nessuna delle abitazioni dove è attiva l’utenza elettrica a lui intestata. Inoltre, con lo stesso modello è possibile dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuta una televisione, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo.
Scadenza esenzione canone Rai
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi televisivi. Se trasmessa entro il 31 gennaio ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2020. Oltre questa data e in ogni caso entro il 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (ossia luglio-dicembre 2020).
Modalità di presentazione
Coloro che vogliono usufruire dell’esonero del canone Rai possono scegliere di inviare la dichiarazione in diverse modalità: tramite raccomandata, per via telematica (se il contribuente è già in possesso del Pin Agenzia delle entrate) o tramite intermediari.
Esenzione canone Rai per over 75
I contribuenti che hanno più di 75 anni, con un reddito fino a 8 mila euro, non conviventi con altri soggetti titolari di reddito proprio sono esonerati dal pagamento dell’abbonamento per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza, previo invio della dichiarazione sostitutiva. La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la novità in merito all’esenzione anche nel caso in cui badanti, colf o collaboratori sono conviventi col soggetto.