I profondi cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni il mondo del lavoro hanno contribuito all’insorgenza di nuove situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La violenza psicologica sul posto di lavoro è molto più comune di quanto si creda. Mobbing, stalking, straining: il glossario della violenza psicologica sul luogo di lavoro si arricchisce di termini internazionali che raccontano, però, una realtà anche italiana fatta di vessazioni, umiliazioni e persecuzioni vissuta da oltre un milione e mezzo di lavoratori.
Proviamo a capire cos’è e come si manifesta
Lo straining – dal verbo inglese “to strain”, letteralmente “tendere”, “mettere sotto pressione”, – è un fenomeno dalla valenza psicologica (oltre che giuridica) derivante da un conflitto organizzativo lavorativo. Lo studioso H. Ege, il primo ad occuparsene, è pervenuto “all’idea di identificare dal punto di vista della Psicologia del Lavoro quei conflitti organizzativi non rientranti nel mobbing ma comunque comprendenti situazioni lavorative stressanti, ingiuste e lesive, quali per esempio la dequalificazione o isolamento professionale, con il termine originale ed esclusivo di straining”.
Quali sono le principali differenze con il mobbing
Lo straining è una condizione psicologica posta a metà strada tra il semplice stress occupazionale e il mobbing e si differenzia dal secondo per le modalità con cui si esercitata l’azione vessatoria. Lo straining è una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, deliberatamente imposte dal superiore gerarchico, con un intento discriminatorio.
Nel mobbing l’azione di molestia deve essere caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo. Tale condizione deve causare un danno alla salute causalmente riconducibile all’azione persecutoria attuata sul posto di lavoro. Tali azioni, inoltre, hanno come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo.
Tale mirato atteggiamento aziendale (normalmente sfociante in un grave demansionamento con dequalificazione professionale o nell’abuso del trasferimento, della trasferta o del distacco) causa evidenti danni, ingiustamente sofferti dal lavoratore. I fatti cagionanti lo straining devono dimostrare che il lavoratore è stato vittima da parte del datore di lavoro di un comportamento illegittimo con effetti continui e reiterati.
Avere giustizia non è una passeggiata però. Il percorso giudiziario per il riconoscimento della condotta mobbizzante contro il lavoratore è complesso per il rigore dei presupposti richiesti. “Alla prova dei fatti spesso la domanda giudiziale del lavoratore viene rigettata, soprattutto per la difficoltà nel dimostrare il collegamento funzionale fra i singoli episodi vessatori che devono ripetersi in uno stretto arco temporale ed essere manifestazione dello stesso intento persecutorio”.
Partendo da queste prime osservazioni ulteriori approfondimenti saranno necessari per migliorare la progettazione di programmi di prevenzione ed intervento in materia.
Per approfondire
Ramaci T. et al. Straining at Work and Its Relationship with Personality Profiles and Individual Consequences in Healthcare Workers (HCWs). Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(2), 610 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/610/htm