L’agenzia delle Entrate dà il via all’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. Si potrà accedere per via telematica dal 15 giugno e fino al 13 agosto.
Ammessi ed esclusi
Il bonus può essere richiesto da imprese, partite Iva o dai titolari di reddito agrario, solo nel caso siano in attività alla data di presentazione dell’istanza. Sono invece esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata, i soggetti iscritti alle casse previdenziali, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia e gli enti pubblici.
Come presentare la domanda
La richiesta del contributo potrà essere presentata esclusivamente per via telematica. Si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline o una procedura web nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate. Sarà possibile accedere alla procedura anche tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), o con la Carta nazionale dei Servizi (Cns).
Requisiti
Per accedere al contributo i requisiti sono essenzialmente due: ricavi o compensi 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro e il fatturato di aprile 2020 deve aver registrato un calo superiore a un terzo rispetto a quello di aprile 2019.
Quanto spetta
Il contributo è equivalente a una quota della differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. La percentuale varia in relazione al loro ammontare:
● 20 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro;
● 15 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
● 10 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
In ogni caso il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per le società. Il bonus è escluso da tassazione.