Il 6 luglio scorso è stato approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto del Presidente del Consiglio (cd. Decreto Flussi) recante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025″. Il Dpcm del 29 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, persegue il fine di promuovere l’immigrazione legale, incrementando le quote dei soggetti stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro ed estendendo le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti. Per il triennio 2023–2025 il Governo prevede complessivamente 452 mila ingressi, rispetto ad un fabbisogno di 833 mila unità.
Cosa prevede il decreto
L’articolo 1 del decreto stabilisce che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale o non stagionale e di lavoro autonomo, i “cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità”. Di questi, 44 mila sono gli ingressi consentiti per lavoro stagionale, mentre la quota ammessa per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo non può eccedere le 38.705 unità.
Lavoro autonomo
È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo a 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500 mila euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, ovvero non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal Decreto interministeriale del 11 maggio 2011 n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza di requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 11 maggio 2011 n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative e titolari di un rapporto di lavoro autonomo con l’impresa stessa.
Lavoro subordinato non stagionale
Il nuovo Dpcm conferma l’ammissione in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico–alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale. Inoltre, sono state aggiunte nuove quote per sopperire al fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca. Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme ad elettricisti e idraulici, una quota specifica è riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio- sanitario, come ad esempio colf e badanti.
Lavoro subordinato stagionale
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44 mila unità. La suddetta quota è riservata ai cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Ai soggetti che hanno prestato lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti è riserva una quota di ingressi pari a 1.500 unità all’anno. I datori di lavoro, in questi casi, devono presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. È altresì prevista, per il settore agricolo, una quota di 22 mila unità in favore dei lavoratori stranieri, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l’impegno di sovraintendere la conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro.
Conversione in permessi di soggiorno
Il Decreto flussi 2023 prevede quote destinante alla conversione del permesso per motivi di studio, tirocinio e formazione professionale a permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. La conversione del permesso per studio però è ammessa solamente per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Italia. Pertanto, chi ha un permesso di soggiorno per motivi di studio e non ha ancora concluso il percorso accademico, oppure non vuole più proseguirlo per qualsiasi altro motivo, ha la possibilità di convertire il suo attuale titolo in un permesso per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Nello specifico, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- n. 200 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Come presentare la domanda?
Le istanze, previa compilazione dei moduli di domanda scaricabili sul Portale servizi del Ministero dell’Interno, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. Le novità introdotte e le procedure per la presentazione delle domande sono contenute nella Circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023 e nella Circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 1° febbraio 2023. Un’importante novità riguarda l’onere del datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, di verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore straniero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta al Centro per l’Impiego. Alla richiesta di nulla osta si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Link utili
DPCM del 29 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023
Portale servizi del Ministero dell’Interno
Circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023
Circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 1 febbraio 2023