Decreto Lavoro: le novità dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta

Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 153,la Legge n. 85di conversione, con modificazioni, deldecreto-legge 4 maggio 2023, n. 48(c.d. Decreto Lavoro) recante“misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Numerose sono le novitàinserite durante il passaggio parlamentare, vediamole nel dettaglio. La Legge di conversione conferma l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, cioè la misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza. Tra le novità principali introdotte dal Parlamento si segnala l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Ed infatti, oltre ai nuclei familiari con una persona disabile, un minorenne o unover60, il diritto è esteso anche ai nuclei familiari in condizione di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione. La legge di conversione ha rimodulato ilparametro della scala di equivalenza(ossia il valore che indica la composizione del nucleo familiare e che serve a calcolare sia i requisiti economici del nucleo familiare sia l’importo da erogare), pari a 1 e incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue: a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura; d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. In merito alle offerte di lavoro rivolte ai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, è stato precisato chein caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,anche in somministrazione, l’offerta di lavoro non può essere rifiutata qualora il luogo di lavoro si trovi a non più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, con riferimento ad offerte concontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoè stata introdotta una deroga per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 14 anni, per cui è possibile rifiutare l’offerta di lavoro se il luogo di lavoro si trovi a più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; in caso contrario, l’offerta di lavoro deve essere accettata. Il Decreto Lavoro ha introdotto nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. In particolare, la stipula di contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi è ammessa solo in presenza di una delle seguenti causali: Le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali – come già previsto per le proroghe – qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. La legge di conversione interviene anche sui limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati, prevedendo che il limite quantitativo percentuale del 20%, previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, non si applichi ai: Per quanto riguarda lo smart working è stato prorogato al 30 settembre 2023, per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. Slitta invece al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile nel settore privato per: La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. Per il periodo d’imposta 2023, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, viene incrementato da 258,23 euro a tremila euro il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo e delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a quattromila euro o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, è stato istituito il“bonus turismo”.L’incentivo è riconosciuto, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, e consiste in una somma, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi. Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40 mila euro. La somma è riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022. Il sostituto d’imposta porta in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.