Diritto sportivo: riforma in vigore, novità sulla sicurezza dei lavoratori
Il 1° luglio 2023, a seguito della scadenza del termine previsto dal Decreto Milleproroghe, è entrato in vigore ilD. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36che prevede unariforma complessiva in materia di diritto dei lavoratori sportivi, occupandosi dell’inquadramentocontrattualedi quest’ultimi e, inoltre, ponendo importanti norme in tema disaluteesicurezzasul posto di lavoro ai sensi delD. Lgs. 81/2008. In primo luogo, deve essere notato comel’art. 25 del D. Lgs. 36/2021qualifica il lavoratore sportivo come colui il quale, a qualunque titolo, esercital’attività sportivaa titolo oneroso. Pertanto, ad esempio, non potrà essere posta alcunadistinzionetra lavoratori in ragionedell’attivitàsvolta, né sarà possibile differenziare iltrattamentodi questi ultimi in relazione al genere ovvero al fatto che questi siano sportiviprofessionistiodilettanti. Inoltre, sono considerati sportivi anche i lavoratori che svolgonomansioniche hanno carattereamministrativoma che sono necessarie per consentire ad altri di svolgere l’attività sportiva. Corollario della definizione di sportivo sopra richiamata è che questi lavoratori siano consideratisubordinatiai sensi e per gli effetti del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, ilDecretoin commento precisa che il T.U. non trova applicazione nei casi in cui la prestazionesportivasiasaltuaria, vale a dire nel caso in cui l’atleta presti la sua attività per una sola manifestazione sportiva ovvero anche prestando l’attività in modo continuativo non superiotto ore settimanalioppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Per gli sportivi che non rientrano nella categoria descritta dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021 e il cui orario di lavoro non supera le18 ore settimanali, è prevista unapresunzione di lavoro autonomonella forma della collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza che, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro non è obbligato alla formazione e allasorveglianza sanitariadei dipendenti ivi prevista. Inoltre, l’art. 33 del D. Lgs 36/2021 stabilisce che ilavoratori sportividevono ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da unmedicoiscritto all’albo dei medici in medicina dello sport. Ad oggi, il Decreto non si occupa della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratoriminorenni. Tuttavia, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, dovranno essere promulgati deiregolamentiper disciplinare la materia.