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Famiglie: novità nelle assunzioni di colf, badanti e baby sitter

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 104/2022, denominato "decreto Trasparenza", che recepisce la direttiva Ue 2019/1152 , aggiorna le regole e aumenta gli obblighi dei datori di lavoro per accrescere le tutele dei lavoratori domestici

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, denominato decreto Trasparenza, che recepisce la direttiva Ue 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 in tema di trasparenza dei contratti di lavoro. Il decreto Trasparenza ha riscritto la normativa in materia di informazioni da fornire ai lavoratori all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Adesso, ad esempio, è necessario indicare in modo dettagliato nella lettera di assunzione lo stipendio, le modalità di pagamento, la durata delle ferie, i diversi congedi e l’organizzazione dell’orario di lavoro.

A chi si applicano le nuove regole

L’articolo 1 al comma 3 estende l’ambito di applicazione del Decreto ai lavoratori domestici. Le nuove regole si applicano anche ai lavoratori occasionali “ex voucher”, ovvero alle prestazioni occasionali acquisite attraverso il libretto famiglia introdotto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Non si applicano invece ai rapporti di lavoro che prevedono un tempo di lavoro di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana. In più, la normativa non vale solo per i nuovi assunti, ma anche per i dipendenti già in servizio al 1° agosto 2022. Vediamo quali sono i nuovi obblighi stabili dal decreto per i datori di lavoro domestico.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Nella lettera di assunzione di colf e badanti, nonché degli altri lavoratori domestici, andranno indicati in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto:

  • Identità delle parti;
  • Luogo di lavoro;
  • Titolo, livello, natura o categoria dell’impiego attribuito al lavoratore ovvero una breve descrizione del lavoro;
  • Data di inizio del rapporto e, se trattasi di rapporto a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
  • Durata e condizioni del periodo di prova, se previsto;
  • Diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
  • Durata delle ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • Procedura e preavviso in caso di dimissioni e di licenziamento;
  • Retribuzione iniziale (precisando minimo tabellare, superminimo, indennità ed altri elementi costitutivi);
  • Modalità di pagamento;
  • Programmazione dell’orario di lavoro, come la durata normale della giornata o della settimana lavorativa;
  • Contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro;
  • Identità delle istituzioni che si occupano di sicurezza sociale.
  • Retribuzione

Una delle principali novità riguarda la retribuzione atteso che il datore di lavoro non dovrà più solo indicare il compenso pattuito, ma bisognerà indicare anche i suoi elementi costitutivi, quindi il minimo tabellare, il superminimo, le indennità, oltre alle modalità di versamento (contanti o bonifico) e il periodo di pagamento.

Ferie e congedi

È altresì obbligatorio indicare la durata delle ferie e di tutti i congedi retribuiti. Nello specifico, in base a quanto stabilito dal Ccnl di settore, i lavoratori domestici hanno diritto a 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio.

Orario di lavoro

Particolare attenzione deve essere poi dedicata all’orario di lavoro, con specifica indicazione se si tratta di orario prevedibile o imprevedibile. Nel primo caso, infatti, il datore di lavoro può semplicemente comunicare la programmazione, le eventuali condizioni dello straordinario e quelle per i cambi turno. Se invece il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, e quindi non è previsto un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Contratto collettivo nazionale di lavoro

Nella lettera di assunzione va indicato il Ccnl applicato al rapporto di lavoro, tuttavia non è obbligatorio che il datore di lavoro ne consegni al lavoratore una copia. Sebbene la nuova normativa escluda la possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, l’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, ha precisato che “la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore”.

Ambito di applicazione

Per i rapporti di lavoro con decorrenza dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro sono tenuti a
consegnare la lettera di assunzione al proprio collaboratore elaborata secondo quanto
previsto dal decreto Trasparenza. Quanto ai rapporti di lavoro iniziati tra il 1° e il 12 agosto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare un’integrazione del contratto solo su esplicita richiesta scritta del lavoratore, da fornire entro 60 giorni. Per i lavoratori domestici il cui contratto è già attivo da prima di agosto 2022, i datori di lavoro non sono tenuti a comunicare alcuna specifica salvo che il lavoratore non richieda al datore di lavoro di precisare le condizioni che disciplinano il suo rapporto. L’articolo 16 del decreto prevede, infatti, che il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste dal nuovo decreto Trasparenza.

Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi

In caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi si rischia una sanzione che può andare da 250 fino a 1.500 euro per ciascun lavoratore. 

Link

Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-
07-29&atto.codiceRedazionale=22G00113&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo
=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.6702608615703313&title=lbl.dettaglioAtto

Ccnl lavoro domestico
https://associazionedomina.it/wp-content/uploads/2021/03/CCNL-
Italiano-2021.pdf


Circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL-circolare-4-2022-chiarimenti-
decreto-trasparenza.pdf

Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

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