Incentivo donne: le agevolazioni per chi assume soggetti svantaggiati

La Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022,(cosiddetta Legge di Bilancio), al comma 298 dell’art. 1 proroga l’efficacia della disposizionecontenuta nel comma 16 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale femminile che si trova in determinate condizioni di svantaggio, durante tutto il 2023. È un incentivo occupazionale che sostiene l’occupazione stabile e di qualità per le lavoratrici svantaggiate. I beneficiari hanno diritto ad uno sgravio del 100 per cento sui contributi dovuti dal datore di lavoro che assumono donne svantaggiate, fino ad un importo massimo di ottomila euro all’anno (fino al 31 dicembre 2022 il limite era di seimila euro annui). Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero: L’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus per assumere donne può essere concessoper l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero: Per quanto riguarda l’ultima categoria, con condizione di lavoro non regolarmente retribuitoci si riferisce a coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come subordinati ohanno prestato attività come subordinati o come prestazioni riconducibili ad attivitàlavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al redditoannuale minimo personale escluso da imposizione. La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) per il quale si intende richiedere il beneficio. I rapporti di lavoro incentivati sono le assunzioni a tempo determinato; assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.Sono esclusi: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittente o a chiamata prestazioni di lavoro occasionale. A fronte delle condizioni soggettive predette, l’esonero spetta nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e nel limite massimo di importo pari a ottomila euro annui (nel biennio precedente il limite era di seimila euro), riparametrati e applicati su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che l’incentivo: L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12mesi. Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.