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Incentivo donne: le agevolazioni per chi assume soggetti svantaggiati

Agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale femminile che si trova in determinate condizioni di svantaggio, durante tutto il 2023. La Legge di Bilancio proroga l’esonero contributivo aumentando il limite annuo a ottomila euro.

La Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022,
(cosiddetta Legge di Bilancio), al comma 298 dell’art. 1 proroga l’efficacia della disposizione
contenuta nel comma 16 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale femminile che si trova in determinate condizioni di svantaggio, durante tutto il 2023.

Incentivo donne: cos’è?

È un incentivo occupazionale che sostiene l’occupazione stabile e di qualità per le lavoratrici svantaggiate. I beneficiari hanno diritto ad uno sgravio del 100 per cento sui contributi dovuti dal datore di lavoro che assumono donne svantaggiate, fino ad un importo massimo di ottomila euro all’anno (fino al 31 dicembre 2022 il limite era di seimila euro annui).

Datori di lavoro che possono accedere

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:

  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro
    delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Donne svantaggiate

L’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus per assumere donne può essere concesso
per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
  • lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza limiti di età;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per quanto riguarda l’ultima categoria, con condizione di lavoro non regolarmente retribuito
ci si riferisce a coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come subordinati o
hanno prestato attività come subordinati o come prestazioni riconducibili ad attività
lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione. La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) per il quale si intende richiedere il beneficio.

Rapporti di lavoro incentivati

I rapporti di lavoro incentivati sono le assunzioni a tempo determinato; assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Sono esclusi: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittente o a chiamata prestazioni di lavoro occasionale.

Come funziona l’esonero

A fronte delle condizioni soggettive predette, l’esonero spetta nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e nel limite massimo di importo pari a ottomila euro annui (nel biennio precedente il limite era di seimila euro), riparametrati e applicati su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che l’incentivo:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è
    riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12
mesi. Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

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