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Lavoratrici: esonero contributivo del 50 per cento per le madri dipendenti

La misura, applicabile nel settore privato, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. Con la Circolare n. 102 e il successivo Messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero

Novità per le lavoratrici del settore privato. Tra le diverse misure a sostegno di lavoratori e imprese, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, lo sgravio contributivo nella misura del 50 % per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Vediamo come funziona questo incentivo al lavoro per le donne, a chi spetta e come usufruire dell’esonero contributivo mamme lavoratrici 2022.

Cos’è l’esonero contributivo mamme lavoratrici?

L’esonero contributivo per le madri introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 consiste in uno sgravio sui contributi a carico delle donne, madri, lavoratrici dipendenti del settore privato valido per 12 mesi dal loro ritorno sul posto di lavoro dopo la maternità.
È applicabile nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali. L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data di rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice, dopo la fruizione del periodo di maternità obbligatoria.

Lavoratrici a cui spetta l’esonero

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time.
In particolare, spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendenti del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di:

  • apprendistato (di qualsiasi tipologia)
  • lavoro domestico
  • lavoro intermittente
  • lavoro subordinato con vincolo associativo in una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono invece escluse dall’esonero contributivo le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.

A quanto ammonta l’esonero contributivo?

L’esonero viene applicato nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura, agendo sui contributi che vengono trattenuti in busta paga alla lavoratrice, ha un effetto diretto in termini di aumento del compenso mensile.
L’esonero, applicandosi sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto:

  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
  • all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in quanto non costituisce aiuto di Stato.

La lavoratrice può fruire dell’agevolazione contributiva per una durata massima di dodici mesi, decorrenti dal mese in cui si è verificato il rientro al lavoro al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Casi di astensione dal lavoro post partum

L’agevolazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022 e, di conseguenza, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, sebbene la Legge di Bilancio 2022 faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, l’esonero spetta dalla data di rientro effettivo al lavoro anche nelle seguenti ipotesi:

  • astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio (congedo parentale), in tal caso la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice;
  • fruizione del periodo di interdizione post partum (fino ai 7 mesi d’età del figlio).

L’l’Inps con il messaggio del 9 novembre 2022 n. 4042 specifica che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero, ma non saranno oggetto di esonero e di conseguenza il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione. Ciò sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Come chiedere lo sgravio?

Il rientro, ribadisce l’Inps, deve avvenire “entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022”. C
on la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per usufruire dell’esonero.
I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare all’Inpsapposita richiesta. Tale istanza va presentata tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.
La richiesta deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero previsto.
Ricevuta la domanda, la sede Inps territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia:

  • la natura privatistica del datore di lavoro;
  • l’effettivo rientro della lavoratrice in servizio.

Il codice di autorizzazione viene attribuito dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

L’esonero è compatibile con altre agevolazioni?

Sul punto, la Circolare INPS del 19 settembre 2022 n. 102 chiarisce che l’esonero contributivo per le madri lavoratrici è cumulabile con: 

  • gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • l’esonero di 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022.

In quest’ultimo caso, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (riduzione 0,8 / 2% e sgravio al 50%) la “quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione” di 0,8 o 2 %.

Riferimenti normativi

Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

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