La legge 29 dicembre 2023 (legge di Bilancio per l’anno 2023) ha stabilito che, fino al 31 marzo 2023, nei confronti dei lavoratori cosiddetti “fragili” il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Per gli stessi non è richiesta la stipula di un accordo individuale di lavoro agile. Come recentemente chiarito dal ministero del Lavoro , con comunicato del 31 dicembre 2022, le comunicazioni obbligatorie per i soggetti fragili di cui sopra dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile su Servizi lavoro, alla voce “lavoro agile” accedendo alla “comunicazione semplificata”. Tale modalità, tuttavia, potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 per periodi di lavoro agile la cui durata non vada oltre il 31 marzo 2023. Laddove, però, l’inizio della prestazione lavorativa in modalità agile avvenga nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, anche per i lavoratori fragili le comunicazioni obbligatorie dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi lavoro, denominato “Lavoro agile”.
Individuazione dei soggetti fragili
Ricordiamo che i soggetti fragili sono individuati in base alle patologie e condizioni di cui
al Dm ex art. 17, comma 2, d.l. 221/2021. Ai fini dell’applicazione del precedente articolo con il decreto del 4 febbraio 2022 sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
- pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità.
Ai fini del suddetto decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente
comma devono essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.
I dipendenti con figli under 14
Niente da fare invece per i lavoratori dipendenti con figli under 14 che hanno usufruito per
tutto il 2022 dello smart working. Il diritto al lavoro agile per loro non è stato prorogato
quindi per ricorrervi dovranno accedere secondo le regole, previste per tutti i lavoratori dalla legge n. 81/2017, ossia:
- la stipula di un accordo individuale tra le parti;
- la comunicazione telematica entro cinque giorni al ministero del Lavoro dei nominativi dei
lavoratori, con la data di inizio e di cessazione della modalità agile. Si ricorda che è stato
eliminato l’obbligo di allegare alla comunicazione telematica l’accordo individuale, che
va comunque conservato dal datore di lavoro, e che l’assenza o la ritardata comunicazione
telematica comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per lavoratore.
Lavoratori con figli fino a 12 anni o disabili
Per questa categoria di lavoratori bisognerà tenere conto del decreto legislativo 105/2022
che regola le misure di conciliazione tra vita e lavoro e stabilisce che i datori di lavoro
debbano dare priorità alle richieste di smart working di chi ha figli fino a 12 anni o disabili,
dei lavoratori disabili dei caregivers.
I lavoratori non fragili
Per tutti gli altri lavoratori, dal 1 ° gennaio 2023 il ricorso al lavoro agile è subordinato
alla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro che rispetti i requisiti previsti
dalla succitata legge n. 81/2017 e successive modificazioni o alla proroga del precedente
accordo.